Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 18 pagine

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pio l’articolo 8 paragrafo 3 e l’articolo 10 paragrafo 3 DQ-VI. Non si ritengono necessarie disposizioni particolari nemmeno nel caso dell’articolo 7 primo periodo che rende obbligatorio lo scambio spontaneo d’informazioni pertinenti riguardo a reati stabiliti. L’articolo si riferisce quindi alle autorità di perseguimento penale ed è direttamente applicabile.

La maggioranza delle disposizioni tuttavia non è direttamente applicabile. È quindi stato perseguito l’obiettivo di sancire tutte le disposizioni importanti nella nuova legge e di disciplinarle in modo definitivo. Il futuro utente deve potersi basare su un testo di legge completo e chiaro così da dover ricorrere alla decisione quadro originaria solo in casi eccezionali.

Le norme della DQ-VI sono state applicate a livello nazionale nel rispetto della ripartizione interna delle competenze che, nel settore dell’assistenza giudiziaria e dello scambio d’informazioni, prevede una responsabilità parallela della Confederazione e dei Cantoni.

5 Nuova legge federale sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen

5.1 La nuova normativa richiesta

Il presente decreto federale si prefigge di adempiere gli impegni assunti nell’ambito dell’AAS relativi all’adozione e alla trasposizione degli sviluppi dell’acquis di Schengen e quindi di elaborare, per quanto possibile, delle modalità chiare e comprensibili sullo scambio d’informazioni con gli Stati Schengen. Il presente avamprogetto non persegue invece l’obiettivo di disciplinare in modo uniforme il settore dell’assistenza amministrativa né di colmarne le lacune giuridiche esistenti. Questi compiti avrebbero superato lo stretto limite temporale del presente progetto di attuazione. La nuova normativa richiesta, ovvero una nuova legge federale sulla trasposizione dell’iniziativa svedese, si concentra quindi sui punti essenziali e fattibili.

Una legge speciale sullo scambio d’informazioni con gli Stati Schengen offre tra l’altro il vantaggio di poter inserire le aggiunte, le precisazioni o le disposizioni nuove sullo scambio d’informazioni fra gli Stati Schengen in un testo chiaro e già in vigore.21 È stata esaminata e respinta la possibilità di inserire le disposizioni della DQ-VI nel nuovo Codice di procedura penale svizzero (CPP) e di completare tutte le

21 Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della decisione quadro l’UE verificherà se sono necessari ulteriori provvedimenti per eliminare gli ostacoli allo scambio d’informazioni che ancora rimarranno. Questo riguarda innanzitutto il principio di disponibilità sancito dal programma dell’Aia.