Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 18 pagine

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principio sarà consentito scambiarsi più facilmente tutte le informazioni che si possono raccogliere senza ricorrere a misure coercitive. Gli articoli 5 e 6 sanciscono i due principi fondamentali della parità di trattamento e dell’obbligo d’informare. Il primo principio stabilisce che tutte le richieste d’informazione vanno trattate allo stesso modo, a prescindere dalla loro provenienza da un’autorità svizzera o straniera. L’obbligo d’informare contiene invece l’obbligo di trasmettere spontaneamente alle autorità di perseguimento penale straniere le informazioni rilevanti per combattere la criminalità, soprattutto se riguardano dei reati connessi direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata e al terrorismo23.

L’articolo 8 della decisione quadro non richiede un’attuazione particolare nella legislazione svizzera, poiché il paragrafo 1 rimanda alle norme in materia di protezione dei dati per i canali di comunicazione e il paragrafo 2 rinvia alla legislazione nazionale dei singoli Stati membro. I dati scambiati secondo il presente avamprogetto di legge sono pertanto sottoposti ai principi generali della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.24

In base al principio di parità di trattamento sono applicabili anche i principi generali validi nel settore pubblico e previsti dalla legge sulla protezione dei dati. La comunicazione di dati personali all’autorità competente di uno Stato Schengen è equiparata allo scambio di dati tra autorità federali. Secondo la legge sulla protezione dei dati i dati possono essere comunicati soltanto nel rispetto del principio di liceità.25 Ogni scambio d’informazioni avvenuto secondo le disposizioni del presente avamprogetto di legge deve pertanto basarsi su un fondamento giuridico. Se non sono scambiati profili della personalità o dati personali degni di particolare protezione, tale fondamento giuridico può essere costituito da una legge in senso materiale. Lo scambio di dati degni di particolare protezione deve invece basarsi su una legge formale. Tale fondamento giuridico sarà contenuto nella legislazione pertinente concernente il settore interessato. Il presente avamprogetto di legge per contro non costituisce un fondamento giuridico in base a cui è permesso trasmettere dati personali su richiesta degli altri Stati Schengen.

In virtù degli articoli 4 e 5 LPD per lo scambio di dati vanno rispettati anche i principi della finalità, della proporzionalità e dell’esattezza. Ogni persona interessata ha il diritto d’accesso (art. 8 LPD); questo diritto può tuttavia essere limitato (art. 9 LPD). L’organo federale che scambia i dati è responsabile della protezione dei medesimi (art. 16 LPD).

Nella sezione 2 sono stabilite le modalità per la richiesta d’informazioni e la relativa risposta.

La sezione 3 considera le disposizioni finali che tra l’altro contengono un disciplinamento sulla partecipazione dei Cantoni.

5.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

[Posizioni e pareri espressi durante la procedura di consultazione.]

23 DQ-VI, preambolo n. 10.

24 LPD, RS 235.1

25 Art. 17 e 19 LPD, RS 235.1