Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 18 pagine

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leggi speciali22 con le disposizioni specifiche sull’assistenza amministrativa con gli Stati Schengen. Inoltre è prevista l’elaborazione di una legge per gli organi federali che adempiono compiti di polizia (legge sulla polizia). Attualmente si sta verificando se la LSIS potrà in un secondo tempo essere inserita nella legge di polizia. Tuttavia si presume che l’elaborazione di quest’ultima durerà diversi anni e dal momento che la Svizzera dispone al massimo di due anni per applicare la DQ-VI, anche questa variante è stata stralciata. Si è altresì rinunciato ad ampliare il quarto titolo del terzo libro del Codice penale, poiché di principio non è consentito inserire nel Codice penale delle norme legali formali sulla cooperazione di polizia. La complessità del tema dello scambio d’informazioni in generale e le numerose incertezze legate all’interpretazione della DQ-VI in particolare, rendono probabile tali aggiunte, precisazioni o nuove disposizioni.

5.2 Punti essenziali della nuova legge federale

La presente legge ha lo scopo di migliorare il perseguimento e la prevenzione della criminalità transfrontaliera mediante la semplificazione dello scambio d’informazioni a livello internazionale (articolo 1). Essa deve assicurare che le condizioni per lo scambio d’informazioni con le autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen non siano più restrittive di quelle applicate per lo scambio d’informazioni nazionale. Perciò la legge stabilisce le modalità quali i termini e alcune prescrizioni formali, e rende obbligatorio lo scambio spontaneo d’informazioni.

Il capoverso 1 statuisce che la legge si applica alle autorità di perseguimento penale della Confederazione che, secondo il diritto federale, per perseguire e prevenire reati sono autorizzate ad esercitare poteri pubblici e ad eseguire misure coercitive. Di

22Si tratta tra l’altro dei testi normativi seguenti: CP (art. 349 segg.) RS 311.0, legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC) RS 360, legge federale del 22 marzo 2002 sull’applicazione di sanzioni internazionali (legge sugli embarghi, LEmb) RS 946.231, ordinanza del 4 luglio 1984

sull’attestazione dell’origine (OAOr) RS 946.31, legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD) RS 631.0, legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI) RS 241, legge federale del 2 settembre 1999 concernente l’imposta sul valore aggiunto (legge sull’IVA, LIVA) RS 641.20, legge federale del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco (legge sull’imposizione del tabacco, LImT) RS 641.31, legge federale del 6 ottobre 2006 sull’imposizione della birra (legge sull’imposizione della birra, LIB)

RS 641.411, legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli autoveicoli (LIAut) RS 641.51, legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) RS 641.61, legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (legge sul traffico pesante, LTTP) RS 641.81, legge federale del 13 ottobre 1965 su l’imposta preventiva (LIP) RS 642.21, legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) RS 641.10, legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD) RS 642.11, legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR) RS 952.0, legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (legge sugli investimenti collettivi, LICol) RS 951.31, legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, LBVM) RS 954.1, legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD) RS 955.0, legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (legge sulla Banca nazionale, LBN) RS 951.11. Vi si aggiungono le disposizioni degli accordi bilaterali di cooperazione di polizia, dell’accordo con Europol e del protocollo aggiuntivo tra la Comunità europea e la Svizzera sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.