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Consultazione 2007/33: Attuazione della legge sui revisori (LSR) · 18 pagine

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Ordinanza sui revisori Avamprogetto del 15 maggio 2007

Sezione 7: Esecuzione di emolumenti, tasse di sorveglianza e multe

Art. 48

L’autorità di sorveglianza esige dalle persone e dalle imprese il pagamento di emolumenti e tasse di sorveglianza passate in giudicato secondo l’articolo 21 LSR e di multe passate in giudicato secondo l’articolo 39 LSR. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

Sezione 8: Disposizioni transitorie e finali

Art. 49 Abilitazione provvisoria

(Art. 43 cpv. 3 LSR)

1 Chi, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della LSR, presenta una domanda di abilitazione e attesta di aver pagato l’emolumento di cui all’articolo 39, viene abilitato a titolo provvisorio a fornire servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LSR. Nel registro dei revisori si menziona che si tratta di un’abilitazione provvisoria.

2 Le persone fisiche impiegate presso un’impresa di revisione, o che vi partecipano, e l’impresa di revisione devono coordinare la presentazione delle loro domande.

3 Il richiedente riceve una conferma elettronica dell’abilitazione provvisoria. La borsa riceve una comunicazione elettronica di ogni abilitazione provvisoria di imprese sotto sorveglianza statale.

4 L’autorità di sorveglianza impartisce alle persone e imprese ammesse provvisoriamente un termine appropriato entro cui devono trasmettere la documentazione necessaria. Nel contempo commina la revoca dell’abilitazione provvisoria nel caso in cui i documenti non fossero prodotti entro il termine impartito. Per motivi gravi e su richiesta scritta, l’autorità di sorveglianza può prolungare il termine in misura adeguata.

5 Se il termine di cui al capoverso 4 non è rispettato, l’autorità di sorveglianza revoca l’abilitazione provvisoria. Comunica la revoca per scritto alla persona o all’impresa interessata e adegua di conseguenza il registro dei revisori. In tal caso l’abilitazione può essere richiesta nuovamente seguendo la procedura ordinaria.

6 I servizi di revisione forniti in base a un’abilitazione provvisoria sono giuridicamente validi anche se in seguito l’abilitazione definitiva non viene concessa.

Art. 50 Prova delle conoscenze del diritto svizzero

1 Entro sei mesi dalla presentazione della domanda, le persone che hanno conseguito un titolo di studio estero paragonabile a una formazione svizzera (art. 4 cpv. 2 lett. d LSR) e che presentano una domanda di abilitazione provvisoria possono seguire un ciclo di corsi che permetterà loro di acquisire le necessarie conoscenze del diritto svizzero e superare il relativo esame. L’abilitazione verrà concessa a condizione che entro i termini previsti il ciclo di corsi sia stato seguito e l’esame superato.