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Consultazione 2007/33: Attuazione della legge sui revisori (LSR) · 18 pagine
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Ordinanza sui revisori Avamprogetto del 15 maggio 2007
Art. 9 Riconoscimento di sistemi di sorveglianza esteri
(Art. 8 cpv. 2 LSR)
Per valutare l’equivalenza, ci si può basare sul riconoscimento concesso da altri Stati o da organi internazionali e sulla concessione della garanzia di reciprocità.
Art. 10 Effetti della decisione dell’autorità di sorveglianza
1 Finché l’autorità di sorveglianza non ha deciso in merito all’abilitazione, il richiedente non può fornire alcun servizio di revisione previsto dalla legge.
2 L’abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale e di perito revisore comprende anche l’abilitazione a fornire servizi di revisione per i quali il diritto federale prevede requisiti professionali meno severi.
Art. 11 Obbligo di notificazione
Dal momento della presentazione della domanda, le persone fisiche e le imprese sono tenute a comunicare immediatamente all’autorità di sorveglianza ogni fatto rilevante ai fini dell’esame delle condizioni di abilitazione.
Art. 12 Obbligo di cooperare
L’autorità di sorveglianza può esigere dalle persone fisiche e dalle imprese che, secondo l’iscrizione nel registro di commercio, l’attività o pubblicità commerciale, potrebbero sottostare all’ASR, ogni documento e chiarimento per lei necessari a valutare se l’attività soggiace a un’abilitazione.
Art. 13 Comunicazione in caso di revoca dell’abilitazione
(Art. 17 LSR)
Se l’autorità di sorveglianza revoca a tempo determinato o indeterminato l’abilitazione a una persona fisica o a un’impresa di revisione, ne informa gli uffici competenti del registro di commercio, la borsa e le autorità di sorveglianza che, secondo l’iscrizione nel registro dei revisori, hanno concesso un’abilitazione fondata su una legge speciale.
Sezione 2: Registro dei revisori
Art. 14 Iscrizione nel registro dei revisori
(Art. 15 cpv. 2 LSR)
Con l’entrata in vigore della decisione di abilitazione, l’autorità di sorveglianza iscrive immediatamente la persona o l’impresa nel registro dei revisori.
Art. 15 Forma e contenuto del registro
1 Il registro va tenuto in forma elettronica. Il contenuto deve essere visualizzabile in ogni momento mediante riproduzione elettronica o stampa su carta.