Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 22 pagine

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Capoversi 2 e 3: le direttive sulla trasparenza implicano per esempio che i costi fatturati individualmente devono essere specificati separatamente (metodo lordo):

Mandato d'investimento CHF Rendiconto degli investimenti (attivo) CHF

Iscrizione all'attivo

Costi della rete a bassa tensione 1'000 Impianti in Valore di acquisto rete a bassa tensione800

Contributi ai costi della rete a bassa te -200 esecuzione Ammortamento 4 % all'anno -32 Totale costi netti 800 Totale valore corrente del riacquisto768

Conteggio Entrata in

Periodico funzione

Contributi ai costi della rete a bassa tensione secondo il metodo netto

Mandato di investimento CHF Rendiconto degli investimenti (attivo) CHF

Iscrizione all'attivo

Costi rete a bassa tensione 1'000 Impianti in Valore di acquisto rete a bassa tensione 1'000

esecuzione Ammortamento 4% all'anno -40

Totale costi lordi 1'000 Totale valore corrente del riacquisto960

Mandato di investimento CHF Rendiconto degli investimenti (passivo)

Iscrizione al passivo

Contributi ai costi della rete a bassa tensione -200 Impianti in Contributi ai costi della rete a bassa tensione -200

esecuzione Rivalutazione 4 % all'anno8

Totale contributi ai costi -200 Totale contributi ai costi rete a bassa tensione -192 Riassunto Conteggio Entrata in Totale valore corrente del riacquisto960

periodico funzione Totale contributi ai costi rete a bassa tensione -192 Saldo valore corrente del riacquisto768

Contributi ai costi della rete a bassa tensione secondo il metodo lordo

Fonte: AES

L’UFE può disciplinare il momento e la forma in cui deve essere presentato il calcolo dei costi, ma anche altri dettagli, come p.es. stabilire che esso debba essere trasmesso in formato elettronico.

Art. 9 Metrologia e processi informativi

Il capoverso 1 disciplina la responsabilità per i processi informativi. I gestori di rete regolamentano segnatamente lo scambio dei dati necessari per la traslazione dei costi. Sono tenuti a garantirne il coordinamento mediante direttive non discriminatorie (p.es. 'metering code'). Se ritenuti capaci, a terzi deve essere data la possibilità di fornire prestazioni di servizio nel campo della metrologia e dei processi informativi. Queste prestazioni fornite da terzi sono indennizzate secondo accordo. I gestori di rete emanano inoltre, nell’ambito della legge e dell’ordinanza, direttive concernenti le procedure di rigore per il cambiamento di fornitore.

Scopo del capoverso 2 è chiarire che l’indennizzo delle prestazioni di servizio fornite nell’ambito della metrologia necessaria alla gestione della rete è già incluso nel corrispettivo per l'utilizzazione della rete e che gli utenti della rete hanno diritto a ricevere le informazioni del caso. Se i consumatori finali o i gruppi di bilancio hanno altre esigenze che esulano dalla metrologia richiesta per la gestione della rete, dette esigenze non devono essere calcolate nei corrispettivi per l’utilizzazione della rete. Vediamo degli esempi: in caso di sostituzione di un impianto di misurazione in seguito a cambiamento di gruppo di bilancio o in caso di elaborazione straordinaria di dati storici. L’indennizzo avviene secondo accordo tra le parti.

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