Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 22 pagine
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Art. 6 Rete sicura, performante ed efficiente
La regolamentazione segue la logica della necessità di adottare in primo luogo provvedimenti preventivi il più efficaci possibili, da disciplinare mediante opportuni accordi. I provvedimenti preventivi si basano su trattati e norme internazionali, sempre nel rispetto anche delle norme nazionali. Stipulando detti accordi, le parti contraenti si impegnano a osservare le norme sulla materia (che acquisiscono così validità contrattuale, come p.es. le norme SIA per l’edilizia e il genio civile). Gli accordi possono vertere anche su punti particolarmente cruciali e prevedere obblighi specifici (p.es. realizzare determinate installazioni, metterle in esercizio e gestirle). L’obiettivo sarà quello di risolvere i guasti sulla rete il più possibile attraverso processi tecnici automatici.
Nel caso di gestori di rete renitenti è data la possibilità di ingiungere la conclusione del contratto mediante decisione della ElCom. In questo modo viene cautelato l’obbligo di stipulazione di un contratto di per sé già derivante dalla legge (articolo 20 capoverso 2 lettera c). Anche nel caso di stipulazione del contratto disposta mediante decisione possono essere concordate pene convenzionali, come per gli altri accordi. Così facendo, le parti che concludono volontariamente degli accordi e quelle cui la conclusione di un contratto è imposta, sono messe alla pari. In casi urgenti, la società nazionale di rete può richiedere di togliere l’effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 55 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021).
Capoverso 1: la prima frase esprime un obbligo generale di tutti gli operatori del settore dell’approvvigionamento elettrico di adottare provvedimenti preliminari. Sono in ciò tenuti a "tenere conto" dei trattati, norme ecc. internazionali. "Tenere conto" non significa tuttavia che alle norme (segnatamente a quelle UCTE) sia conferita eo ipso obbligatorietà assoluta. Si tratta pur sempre di norme e non di disposizioni di legge.
Capoverso 2: l’obbligo di concludere accordi è qui riferito alla società nazionale di rete. Con questi accordi, le norme acquisiscono carattere contrattualmente vincolante. La società nazionale di rete può decidere da sé con chi concludere accordi. Le reti del terzo o del quarto livello di tensione possono in determinate circostanze essere indirettamente obbligate a rispettare standard specifici (se per esempio la società nazionale di rete si fa garantire da un gestore di rete del secondo livello di tensione che egli trasferirà gli obblighi contrattuali alle reti dei livelli di tensione inferiori). Gli accordi possono disciplinare, oltre a quelle automatiche, anche disconnessioni manuali dalla rete e le relative condizioni come pure prevedere segnatamente pene convenzionali e disciplinare la questione della responsabilità.
Con il capoverso 3 si è voluto sottolineare che la ElCom può, mediante sua decisione, obbligare gli attori non cooperativi a fornire un contributo per la sicurezza dell’approvvigionamento. Nella sua decisione la ElCom esige l’esistenza di un contratto e non solo l’obbligo di firma dello stesso.
Capoverso 4: questa clausola specifica, per completezza, che la società nazionale di rete ha comunque piena competenza di adottare o disporre i provvedimenti necessari in caso di minaccia all’esercizio della rete. "Disporre" non deve essere inteso come un atto "di sovranità", ma come semplice espressione di una posizione gerarchica della società nazionale di rete. È consuetudine anche nei rapporti giuridici di diritto privato accordare a una delle parti contraenti la facoltà di "ordinare" provvedimenti nei confronti dell’altra parte (si veda p.es. l’articolo 321d del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 [CO; RS 220], direttive del datore di lavoro nei confronti del lavoratore). Pure nelle disposizioni di diritto pubblico vi è la possibilità di stabilire simili competenze di ordinare provvedimenti, senza con ciò conferire competenza decisionale (si veda p.es. l’articolo 3 dell’ordinanza del 19 dicembre
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