Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 22 pagine

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Art. 23 Procedure per far fronte alle congestioni nelle prestazioni transfrontaliere

La posizione di priorità dei consumatori nazionali nelle aste pubbliche transfrontaliere è oggetto delle trattative bilaterali con l’UE.

In virtù dell’articolo 22 capoverso 2 lettera c LAEl, la decisione sull’impiego delle entrate giusta l’articolo 17 capoverso 5 LAEl spetta alla ElCom. Nel rapporto all’attenzione della ElCom di cui al capoverso 1 devono essere specificati la procedura e le condizioni concrete per far valere un diritto di priorità nonché l’ordine di priorità dei contratti. La domanda della società nazionale di rete relativa all’impiego delle entrate secondo l’articolo 17 capoverso 5 LAEl dovrebbe contenere spiegazioni sulle conseguenze tecniche e d’esercizio, tra cui – a titolo d’esempio – l’efficienza dei provvedimenti volti a massimizzare la capacità disponibile, specialmente per quanto riguarda l’impiego delle entrate per garantire la disponibilità della capacità attribuita ai sensi dell’articolo 17 capoverso 5 lettera a LAEl (redispatch).

Obiettivo del capoverso 2 è garantire che con la regola delle priorità di cui all’articolo 13 capoverso 3 LAEl sia data priorità esclusivamente ai contratti d’importazione per il rifornimento di energia elettrica ai consumatori fissi finali in Svizzera. Occorre escludere la possibilità che gli importatori dichiarino tutte le forniture come energia elettrica destinata a consumatori finali e che approfittino così ingiustamente del diritto di priorità. Le restrizioni previste in questo capoverso riducono a casi eccezionali l’applicazione di questa regola del diritto di priorità. È difficile dimostrare l’inadempibilità dell’obbligo di fornitura senza il ricorso alle importazioni. Come prova si potrebbero ipotizzare quotazioni dei prezzi chiaramente troppo elevate per la Svizzera rispetto ai mercati limitrofi nello stesso periodo di tempo.

Le quantità attribuite e i ricavi di cui al capoverso 3 sono pubblicati in maniera aggregata, p.es. per limite e prodotto (p.es. fascia mensile). Le quantità prioritarie devono essere documentate separatamente.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 24

Settori importanti dell’esecuzione sono attribuiti alla ElCom dalla legge e dall’ordinanza. L’esecuzione dei rimanenti ambiti è di competenza dell’Ufficio federale. Si tratta in particolare dell’emanazione di disposizioni esecutive, della nomina del responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili (articolo 20 capoverso 2) e dell’approvazione delle regole relative all’immissione di elettricità all’interno di questo gruppo di bilancio (articolo 21 capoverso 2).

Come in altre politiche settoriali, l’efficacia delle misure amministrative deve essere verificata periodicamente.

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