Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 22 pagine

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rete non devono diminuire all’aumentare del consumo di elettricità, poiché ciò creerebbe uno stimolo a consumare più energia elettrica.

La tariffa per l’utilizzazione della rete può includere diverse componenti, per esempio una tariffa in base alla potenza, una tariffa per il lavoro e una tariffa di base. Non si esclude in questo modo un’impostazione differenziata delle tariffe, per esempio tariffe alte e tariffe basse. Il dieci per cento della tariffa può essere una tariffa in base alla potenza o una tariffa di base.

I consumatori finali con misurazione della potenza hanno spesso un profilo di consumo con forti oscillazioni. Anche in futuro devono essere incentivati a orientare le loro abitudini di consumo in base al mercato. Deve esistere la possibilità di prevedere una componente legata alla potenza che sia superiore al dieci per cento.

Art. 17 Studi comparativi di efficienza, riduzione delle tariffe per l’utilizzazione della rete e per l’elettricità

La ElCom, in virtù dei principi del diritto generale di procedura amministrativa, può disporre misure preventive. In caso di guadagni ingiustificati può disporre che le tariffe per l’utilizzazione della rete o le tariffe dell’elettricità siano in futuro abbassate e che i guadagni ingiustificati conseguiti in passato siano compensati. Nel valutare l’efficienza di una rete occorre tenere conto in particolare dei costi per gli impianti ridondanti che, conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettera c, devono essere documentati in modo trasparente nel calcolo dei costi.

Sezione 3: Eccezioni all’accesso alla rete e al calcolo dei costi di rete computabili

Art. 18

Il regolamento CE n. 1228/2003 ammette eccezioni unicamente per l’accesso alla rete di terzi nel caso di nuove prestazioni transfrontaliere. Nel formulare l’articolo 17 capoverso 6 della legge, il legislatore ha voluto assicurarsi che le capacità transfrontaliere (Sils-San Fiorano, Mendrisio-Cagno, Campocologno-Tirano e Sils-Verderioi) entrate in esercizio dopo il 1˚ maggio 2005 e in ogni caso prima dell’entrata in vigore della legge, non fossero in alcun caso penalizzate dall’introduzione di disposizioni d’eccezione. Alla luce dei molteplici e in parte ancora irrisolti problemi legati alle 'merchant lines', non è attualmente opportuno definire nell’ordinanza le linee e le modalità concrete.

Nel capoverso 2, la competenza del Consiglio federale di ammettere eccezioni è delegata alla ElCom.

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