Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 22 pagine
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Il capoverso 3 sancisce l’onere dei gestori di rete di fornire dati di misurazione ai gruppi di bilancio. Di regola, questo scambio di informazioni non crea problemi, in quanto i gestori di rete – in ragione del loro obbligo di fornitura nei confronti dei consumatori fissi finali – apparterranno comunque a un gruppo di bilancio. Dato però che anche altri gruppi di bilancio o fornitori avranno bisogno dei dati storici di singoli consumatori finali per poterli rifornire, tali dati dovranno essere resi pubblici, di comune accordo con i consumatori finali interessati.
Art. 10 Pubblicazione delle informazioni
Nell’ambito di quanto previsto dall'articolo 12 capoverso 1 LAEl, le informazioni necessarie per l’utilizzazione della rete devono essere rese pubbliche entro il 30 giugno. Pubblicando i tariffari per l’utilizzazione della rete entro detto termine, i consumatori finali intenzionati a cambiare fornitore hanno un mese di tempo per disdire il loro contratto di fornitura di consumatori fissi finali (articolo 4). I gestori di rete sono tenuti a scambiarsi reciprocamente le informazioni ai sensi dell’articolo 10 in modo tale che tutti i tariffari per l’utilizzazione della rete siano pubblicati entro e non oltre il termine fissato. Si può ipotizzare un simile modello a cascata:
Anno H-2 Anno idrol. Jahr H-1 Anno idrol H Anno idrol. H+1
Q4 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 Q1 Q2 Q3
P: potenza
E: energia
Q3 Q4 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 Q1 Q2
Anno civile T-2 Anno civile T-1 Anno civile T Anno civile T+1
Fonte: AES
Entro il 30 giugno devono essere resi noti anche la somma dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e il conto annuale dell’ultimo anno contabile.
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