Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 22 pagine
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all’interno della Confederazione (p.es. creazione di una società nazionale di rete, maggiori competenze del regolatore [ElCom], misure complementari di incentivazione nella legge sull’energia, tra cui le rimunerazioni per l’immissione di elettricità).
II. Spiegazioni
I singoli articoli dell’ordinanza sono spiegati solo nella misura in cui ciò è necessario ad una migliore comprensione. Se utile, si fa riferimento anche alle disposizioni pertinenti.
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione
L’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico si applica unicamente alla fase di apertura parziale del mercato, ovvero solo fintantoché i consumatori fissi finali non avranno diritto d'accesso alla rete. Il passaggio all’apertura totale del mercato richiederà una revisione totale dell’ordinanza.
Nel capoverso 2, il Consiglio federale esercita la sua facoltà di estendere ad altre reti elettriche il campo d’applicazione della legge o di singole disposizioni. Attualmente, le ferrovie svizzere non commerciano energia elettrica con consumatori finali in altre reti. Pertanto, la rete di trasporto delle ferrovie svizzere (con livello di tensione di 132 kV) è soggetta alla legge sull’approvvigionamento elettrico solo con riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento e non all'apertura del mercato (accesso alla rete da parte di terzi). Si prevede che i tratti della rete di trasporto delle Ferrovie federali svizzere FFS SA (FFS) attualmente funzionanti a un livello di tensione di 66 kV e aventi un ruolo importante nella sicurezza dell’approvvigionamento, saranno nei prossimi anni convertiti a 132 kV e quindi assoggettati anch’essi all’articolo 1.
Con l’applicazione dell’articolo 11 LAEl si auspica maggiore trasparenza nei costi legati alla sicurezza dell’approvvigionamento. L’articolo non è applicato in riferimento al calcolo del corrispettivo per l’utilizzazione della rete.
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