Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 22 pagine
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Art. 4 Accesso alla rete da parte dei consumatori finali
Capoverso 1: vi è un’unità economica nel caso di un’impresa con strutture giuridicamente autonome (personalità giuridica propria). Non basta un libero raggruppamento di varie aziende (gruppo di clienti) allo scopo di acquistare energia elettrica. Il criterio dell’unità geografica esige che gli edifici e gli impianti appartenenti a un centro di consumo si trovino vicini dal punto di vista geografico. Vi rientrano anche complessi industriali dislocati su vaste aree (però non ad esempio varie filiali di un distributore grossista, nemmeno se si trovano nello stesso comprensorio).
Capoverso 2: i consumatori finali devono, entro il 31 luglio, comunicare al gestore della rete di distribuzione nel loro comprensorio che fanno valere il loro diritto di accesso alla rete. Ai sensi dell’articolo 10, i gestori di rete sono tenuti a pubblicare entro il 30 giugno i tariffari per l’utilizzazione della rete e i tariffari dell’elettricità. In questo modo, i consumatori finali hanno almeno un mese di tempo per negoziare con altri fornitori.
Nei contratti scritti, negoziati individualmente, il diritto di disdetta è disciplinato in base al contratto. Il diritto di avviso dell’ordinanza non pregiudica detti contratti. I contratti scritti standardizzati possono invece essere disdetti ogni volta per il 1˚ ottobre, conformemente al capoverso 2. I consumatori finali aventi finora già avuto accesso alla rete sono esentati, poiché non possono più rinunciare al loro accesso alla rete.
Art. 5 Tariffari adeguati per l’energia elettrica e contabilità per unità finali di imputazione nella fornitura di energia a consumatori fissi finali
Durante la prima fase di apertura del mercato, i consumatori fissi finali non hanno accesso al mercato. Giusta l’articolo 6 LAEl, l’energia elettrica deve essere loro fornita a tariffe adeguate.
Il capoverso 1 obbliga i gestori di rete a indicare le basi di calcolo per la fissazione delle tariffe (p.es. sul tariffario). Ciò include le diverse possibilità di prelievo, la garanzia del prezzo di mercato (hedging) e del rischio di invenduto (p.es. a causa di previsioni errate). Eventuali investimenti non ammortizzabili non possono essere considerati nei prezzi di costo.
Il capoverso 2 specifica che gli aumenti delle tariffe devono essere motivati separatamente (p.es. sui tariffari). I consumatori finali devono sapere p.es. quali costi del portafoglio d’approvvigionamento hanno subito un aumento. Conformemente all’articolo 6 capoverso 5 LAEl, i gestori delle reti di distribuzione hanno l’obbligo di traslare proporzionalmente sui consumatori fissi finali i vantaggi tariffari derivanti dal loro libero accesso alla rete. Ciò comporta una riduzione delle tariffe, che deve essere comunicata anche ai consumatori finali. Scopo di questa disposizione è rendere trasparenti in particolar modo le condizioni di fornitura dei produttori svizzeri e il loro contributo al servizio pubblico.
La facoltà dell’UFE di stabilire, conformemente al capoverso 3, una forma standard e il momento in cui deve essere effettuato il calcolo dei costi, consente un confronto tra le tariffe dell’elettricità.
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