Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 22 pagine

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sistema e per il conteggio separato dell’utilizzazione transfrontaliera della rete. Come previsto nei capoversi da 1 a 3, la traslazione dei costi avviene sostanzialmente in tre modi.

Il capoverso 1 disciplina i costi fatturati individualmente. L’energia reattiva è fatturata direttamente ai gestori di rete “a valle” e ai consumatori finali dotati di contatori per l’energia reattiva. I pagamenti occorrenti nell’ambito del meccanismo internazionale di compensazione dei gestori del sistema (meccanismo ITC) devono essere fatturati ai gruppi di bilancio secondo il metodo lordo, ovvero senza conteggiare gli accrediti dall’estero, e secondo il principio di causalità. L’impiego dei ricavi derivanti dal meccanismo ITC è disciplinato nell’articolo 13 capoverso 2.

Il capoverso 2 regolamenta i costi sostenuti da tutti i gestori di rete in Svizzera (all’incirca 900) per le prestazioni di servizio relative al sistema. L’energia elettrica prelevata direttamente dai consumatori finali ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b LAEl non comprende l’elettricità prelevata per il fabbisogno proprio di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio (si vedano anche le spiegazioni relative all’articolo 1).

Il capoverso 3 costituisce la base per la traslazione dei costi sui (circa 40) gestori della rete di distribuzione e consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasporto (tra cui il CERN). Il gestore della rete di trasporto fattura le voci di costo computate ai singoli gestori di rete e ai consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasporto, sulla base di una tariffa di utilizzazione della rete.

Art. 15 Traslazione dei costi nella rete di distribuzione

Si vedano le spiegazioni relative all’articolo 14 capoverso 3.

Capoverso 1: le prestazioni di rete sono un prodotto congiunto, i cui costi devono essere imputati ai diversi livelli rispettando, nella misura del possibile, il principio di causalità. Il capoverso 1 disciplina detta ripartizione interna dei costi. I costi sono ripartiti, secondo lo schema indicato alle lettere a e b, da un lato tra tutti i consumatori finali allacciati direttamente alla rete e dall’altro tra le reti dei livelli di tensione inferiori. Dell’immissione di elettricità ai livelli di tensione inferiori si tiene conto, conformemente all’articolo 15 capoverso 4 lettera b LAEl, in quanto nella componente legata alle prestazioni (lettera b) viene applicato il principio netto (si vedano anche le spiegazioni relative all’articolo 2 e il

Il gestore di rete fattura i costi traslati sulla totalità dei consumatori finali ai singoli consumatori finali, sulla base di una tariffa di utilizzazione della rete (si veda l’articolo 16).

Capoverso 2: il meccanismo di traslazione dei costi di cui al capoverso 1 non si applica al rapporto tra reti collegate galvanicamente tra di loro. In questo caso, spetta ai gestori di rete disciplinare la traslazione dei costi.

Art. 16 Tariffario per l’utilizzazione della rete [variante]

Il presente articolo è posto in consultazione come variante.

Scopo di questa disposizione è far sì che le tariffe per l’utilizzazione della rete tengano conto degli obiettivi di un impiego efficiente dell’energia elettrica (articolo 14 capoverso 3 lettera e LAEl). Le tariffe dell’energia elettrica non sono oggetto di questa regolamentazione. Le tariffe per l’utilizzazione della

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