Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 22 pagine
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* 2: prelievo indiretto dal gestore di rete B
** 3: immissione indiretta dal gestore di rete B
(A) energia elettrica prelevata di un consumatore finale; (B) consumo annuo di un consumatore finale; (C) energia elettrica prelevata di un gestore di rete; (D) energia elettrica prelevata direttamente o indirettamente attraverso reti del livello di tensione inferiore per il fabbisogno proprio di centrali elettriche o per l’azionamento di pompe in centrali di pompaggio; (E) energia netta di un gestore di rete; (F) energia elettrica di un gestore di rete immessa direttamente o indirettamente attraverso reti del livello di tensione inferiore; (G) energia lorda di un gestore di rete; (H) energia elettrica prelevata direttamente dai consumatori finali di un gestore di rete.
• (A) è usato per calcolare (B) e (H) come anche nell’articolo 20 capoverso 5 e nell’articolo 21 ca-
poverso 4.
• (B) è rilevante per il diritto d’accesso alla rete (articolo 4).
• (C) e (D) sono usati per calcolare (E).
• (E) e (F) sono usati per calcolare (G). La produzione di energia da parte di consumatori finali non
è considerata immissione di elettricità ai sensi di (F). Le linee elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione capillare non sono considerate reti elettriche ai sensi della legge (articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge).
• (G) è applicato per la traslazione dei costi conformemente all’articolo 14 capoverso 3 lettera a e
all’articolo 15 capoverso 3 lettera a.
• (H) è impiegato per la traslazione dei costi conformemente all’articolo 14 capoverso 2 e capoverso
3 lettera a, all’articolo 15 capoverso 1 lettera a nonché per il ritiro di energie rinnovabili di cui all’articolo 20 capoverso 5 e all’articolo 21 capoverso 4.
Capitolo 2: Sicurezza dell’approvvigionamento
Art. 3 Allacciamento alla rete
Capoverso 1: il termine impianti comprende tutti gli elementi necessari per il trasporto di elettricità, tra cui linee e impianti di distribuzione.
Capoverso 2: nell’ambito degli allacciamenti alla rete, dei gestori di rete e dei livelli di tensione esiste una pluralità di combinazioni1. Ecco perché nell’ordinanza non è specificato a quali livelli di tensione sono attribuiti i consumatori finali, le imprese generatrici di energia elettrica e i gestori di rete. Una simile attribuzione rischierebbe di non tenere conto di tutti i singoli casi. La regolamentazione di questo settore sarà lasciata in una prima fase ai gestori di rete, secondo il principio di sussidiarietà. L’AES ha già stabilito dei principi nel distribution code. In caso di controversie, la decisione relativa all’attribuzione spetta alla ElCom.
1 Si veda al riguardo il rapporto del gruppo di lavoro sulle linee parallele: Parallelleitungen, Anschlussänderungen, Zusatzanschlüsse, Erstanschlüsse, 28 novembre 2006, http://www.bfe.admin.ch/dokumentation/publikationen/index.html?lang=de. 003790154