Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 22 pagine

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I parametri sono fissati in base a quanto stabilito dal sorvegliante dei prezzi2. Il valore che si ottiene per il tasso d’interesse sul capitale risulta adeguato per i seguenti motivi:

• il metodo impiegato è solido ed è oggi utilizzato dalla maggior parte dei regolatori europei dei

mercati dell’elettricità e del gas;

• i valori dei parametri sono fondati; i valori sono stati fissati tenendo conto delle disposizioni di leg-

ge, della prassi regolatoria in Europa, della letteratura scientifica e delle strutture del mercato dell’elettricità svizzero;

• i valori per il WACC del ricupero d’imposta e per il WACC “vanilla” sono plausibili se confrontati

con quelli dei regolatori europei del mercato dell’elettricità.

Capoverso 3: i gestori di rete sono tenuti a specificare i costi effettivi di acquisto e di costruzione. Se la contabilità degli impianti presenta delle lacune e non è possibile risalire ai costi iniziali di acquisto e di costruzione, i valori mancanti (e solo questi) possono essere ricalcolati con un metodo trasparente e uniforme basato su prezzi unitari rappresentativi. Il metodo utilizzato dai gestori di rete deve onorare il principio secondo cui il calcolo retrospettivo non deve essere fatto a vantaggio dei gestori di rete. I valori di acquisto e di costruzione così calcolati per impianto e per anno devono essere in linea con i valori reali disponibili (e anche con i giustificativi degli altri gestori di rete). Per facilitare il confronto tra i valori calcolati retroattivamente viene stabilita una data unitaria per la fissazione dei costi unitari; i gestori di rete devono utilizzare indici di rincaro il più possibile uniformi e conformi alle circostanze reali. È opportuno applicare indici calcolati sulla base di rilevamenti decennali. Potrebbe essere il caso ad esempio degli indici dei prezzi alla produzione, all’importazione e al consumo dell’Ufficio federale di statistica.

Art. 13 Forniture transfrontaliere

Le modalità di calcolo degli indennizzi per l’utilizzazione della rete di trasporto transfrontaliera sono negoziate nell’ambito del meccanismo internazionale di compensazione dei gestori di rete, il meccanismo di “Inter-TSO Compensation (ITC)“. Con l’attuazione del regolamento CE relativo agli scambi transfrontalieri di energia elettrica (regolamento (CE) n. 1228/2003), dette negoziazioni sono condotte a livello di regolatori e Commissione europea. L’applicazione del principio sancito nell’articolo 14 capoverso 1 LAEl, secondo il quale i costi generati dallo scambio transfrontaliero di energia elettrica non possono essere a carico dei consumatori finali nazionali, dipende quindi in larga misura dalle modalità concordate a livello internazionale.

Con la disposizione prevista al capoverso 2 si vuole garantire che il ricavo lordo (senza calcolare i costi da indennizzare ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera b) risultante dal meccanismo ITC sia dedotto dai costi computabili.

Art. 14 Traslazione dei costi nella rete di trasporto

L’articolo regolamenta la traslazione dei costi della rete di trasporto, che differisce dalla traslazione dei costi della rete di distribuzione soprattutto per le funzioni aggiuntive volte a garantire la stabilità del

2 Si veda al riguardo lo studio del sorvegliante dei prezzi: Netznutzungsentgelte, Ermittlung der risikogerechten Kapitalverzinsung der schweizerischen Elektrizitätsnetzbetreiber, 1˚ versione, dicembre 2006, http://www.preisueberwacher.admin.ch 003790154