Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/54: 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità · 18 pagine
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dei genitori, nonni o bisnonni, a condizione che il cognome del padre figuri sempre all’ultimo posto. In caso di disaccordo, infine, è il tribunale a decidere.
5 Commento esplicativo dell’avamprogetto
5.1 In genere
Il presente avamprogetto scaturisce dalle considerazioni illustrate qui appresso.
1. La legislazione vigente in materia di cognome e di cittadinanza contraddice il principio dell’uguaglianza tra l’uomo e la donna e deve quindi essere modificata. Lo scopo sarebbe di elaborare una regolamentazione atta a sciogliere le riserve emanate dalla Svizzera in occasione della ratifica del Protocollo n. 7 alla CEDU e della Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna54.
2. Il nome fa parte dei diritti della personalità. Tenuto conto del diritto al matrimonio (art. 14 Cost.; art. 12 CEDU55) e del diritto alla protezione della sfera privata (art. 13 Cost.), non si capisce perché uno degli sposi sia tenuto per legge a cambiare cognome in occasione del matrimonio. Una persona dovrebbe, piuttosto, portare per tutta la vita il cognome di nascita. Di conseguenza, l’avamprogetto prevede che, in linea di massima, ciascuno sposo continui a portare il proprio cognome attuale anche dopo il matrimonio. Si ritorna così alla soluzione adottata da alcuni Cantoni romandi prima dell’entrata in vigore del Codice civile svizzero.
3. Gli sposi che desiderano esprimere il vincolo che li unisce attraverso il cognome devono avere la possibilità di determinare, in occasione della celebrazione del matrimonio, un cognome coniugale scelto tra quello dello sposo o quello della sposa. È così rispettato il volere di quanti desiderano osservare la tradizione e, al tempo stesso, sono presi in considerazione i diversi bisogni.
Con il nuovo disciplinamento, non deve, invece, essere possibile trasmettere il cognome assunto in occasione del matrimonio a un nuovo partner e ai futuri figli comuni. Può quindi essere scelto come cognome coniugale solo il cognome da celibe o nubile di uno degli sposi. Di conseguenza, in caso di scioglimento del matrimonio in seguito a divorzio, il coniuge che ha cambiato cognome può riprendere unicamente il proprio cognome da celibe o nubile, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. Lo stesso diritto sarà ormai conferito, in caso di decesso di un coniuge, al coniuge superstite che ha assunto il cognome del partner in occasione del matrimonio. Il coniuge superstite può, in effetti, desiderare di riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.
4. Le disposizioni che reggono il cognome devono essere semplici e trasparenti.
5. Il fatto che attualmente, in occasione del matrimonio, la sposa acquisti la cittadinanza cantonale e attinenza comunale del marito senza per altro perdere le proprie è contrario al principio dell’uguaglianza tra donna e uomo, visto che non si applica allo sposo. Ciascuno sposo conserverà in futuro la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale, senza acquistare quella del coniuge.
54 Cfr. n. 2.3 più sopra.
55 RS 0.101