Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/54: 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità · 18 pagine

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cognome e alla cittadinanza. In seguito a questa sentenza, il 1° luglio 1994 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza sullo stato civile20, autorizzando lo sposo a mantenere il proprio cognome da celibe, anteponendolo a quello coniugale, se gli sposi fanno domanda di portare il cognome da nubile della sposa come cognome coniugale21. Poiché questa possibilità è sancita dall’ordinanza sullo stato civile ma non dalla legge, la legislazione vigente continua ad essere contraria al principio della parità dei sessi e l’ordinanza è in contraddizione con la legge.

A fine 1994, la consigliera nazionale Suzette Sandoz ha presentato un’iniziativa parlamentare (94.434. Iv. Pa. Sandoz Suzette. Cognome e cittadinanza dei coniugi e dei figli) volta a modificare le disposizioni pertinenti del CC. Il 31 agosto 1998 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha proposto un progetto di modifica del CC22 volta a garantire ai coniugi la più completa parità, lasciando loro la scelta tra portare un cognome coniugale, conservare il cognome attuale o riprendere il rispettivo cognome da celibe o nubile. Il cognome coniugale poteva essere scelto tra il cognome attuale o il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo. Il progetto lasciava ai genitori uniti in matrimonio che portano cognomi diversi la scelta di dare ai figli comuni uno dei loro cognomi da celibe o nubile e non attribuiva al matrimonio alcun effetto sulla cittadinanza cantonale e sull’attinenza comunale. Prevedeva inoltre che figlio acquisisse la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui portava il cognome. Il progetto è stato notevolmente modificato dall’Assemblea federale, in particolare mediante le seguenti disposizioni: lo sposo il cui cognome non era stato scelto come cognome coniugale poteva aggiungere il proprio cognome attuale a quest’ultimo; se gli sposi conservavano il loro cognome attuale potevano aggiungervi il cognome dell’altro coniuge; in caso di disaccordo tra i genitori sul cognome del figlio, la decisione spettava all’autorità tutoria.

Il progetto di modifica è stato respinto dalle Camere federali in votazione finale il 22 giugno 200123.

2.4 Diritto vigente

2.4.1 Cognome dei coniugi e dei figli

Il diritto del cognome attualmente in vigore dispone che il cognome coniugale è quello del marito (art. 160 cpv. 1 CC) e prevede due disposizioni derogatorie: la prima consente alla sposa di mantenere il proprio cognome, anteponendolo a quello coniugale (art. 160 cpv. 2 CC) ; la seconda accorda agli sposi di portare il cognome della sposa mediante istanza di cambiamento del nome (art. 30 cpv. 2 CC). Se gli sposi chiedono di poter portare, dopo la celebrazione del matrimonio, il cognome della moglie come cognome coniugale, lo sposo può dichiarare di voler mantenere, dopo il matrimonio, il proprio cognome anteponendolo a quello coniugale (art. 12 cpv. 1; ordinanza sullo stato civile OSC24). D’altra parte non è raro che in Svizzera,

20Art. 177a cpv. 1 dell’ordinanza del 1° giugno 1953 sullo stato civile (RU 1994 1384).

21Cfr. art. 12 della nuova ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC;

RS 211.112.2).

22FF 1999 4285 ; il relativo rapporto esplicativo è pubblicato nel FF 1999 4270

23Il Consiglio nazionale ha respinto il progetto con 97 voti contro 77 (Boll. Uff. 2001 N

949) e il Consiglio degli Stati con 25 voti contro 16 (Boll. Uff. 2001 S 471).

24 RS 211.112.2.