Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/54: 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità · 18 pagine
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Il capoverso 3 disciplina il cognome dei figli di genitori che portano un cognome coniugale. Il figlio assume questo cognome. La disposizione comprende il caso in cui i genitori hanno scelto un cognome coniugale in occasione del matrimonio o alla nascita del primo figlio.
Il capoverso 4 regola il caso in cui il padre o la madre portano un doppio cognome. Il figlio ne potrà assumere soltanto il primo.
Art. 270a (nuovo) Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio
Il capoverso 1 diverge dal capoverso 2 dell'articolo 270 CC vigente nella misura in cui il figlio di genitori che non sono uniti in matrimonio non assume il cognome attuale della madre, bensì quello da nubile. Si tiene così conto del principio che impedisce di trasmettere il cognome acquisito in occasione di un precedente matrimonio ai figli nati fuori da tale matrimonio.
Il capoverso 2 consente ai genitori, se l’autorità parentale è attribuita loro congiuntamente, di dichiarare che il figlio porterà il cognome da celibe del padre. La dichiarazione deve essere fatta all’ufficiale dello stato civile entro un anno dal momento in cui l’autorità tutoria ha attribuito l’autorità parentale comune ai genitori.
Secondo il capoverso 3, se è il solo a esercitare l’autorità parentale, il padre deve avere la possibilità di dare il proprio cognome da celibe al figlio.
Il capoverso 4 corrisponde all'articolo 270 capoverso 4 dell’avamprogetto. Si rinvia al commento circa questa disposizione.
Il capoverso 5 prevede un caso raro, ma di cui non si deve trascurare l’importanza. Il nome fa parte dei diritti della personalità. Di conseguenza, chi è capace di discernimento deve poter esprimere il proprio consenso in caso di cambiamento (cognome di un genitore in vece e luogo di quello dell’altro). Per semplificare l’applicazione della norma, il limite di età è fissato a dodici anni.
Se il figlio ha più di dodici anni, per cambiarne il cognome in seguito a matrimonio ulteriore dei genitori o nel caso dell’attribuzione dell’autorità parentale comune ai genitori o al solo padre, è necessario il suo consenso.
In base al rinvio all’articolo 267 CC, l’articolo 270a capoverso 5 si applica, per analogia, ai casi di adozione. Va ricordato che anche per l’adozione è necessario il consenso dell’adottando capace di discernimento (art. 265 cpv. 2 CC). L’articolo 270a, capoverso 5 non significa tuttavia che, se ha compiuto 12 anni, il figlio adottivo deve dare il proprio consenso al cambiamento di cognome allorché è adottato da terzi. In questo caso si tratta piuttosto di una conseguenza obbligatoria dell’adozione piena, che scioglie i vincoli di filiazione del minore con la sua famiglia attuale e lo integra nella nuova famiglia. Per mantenere il cognome attuale occorre quindi una procedura di cambiamento del nome ai sensi dell’articolo 30 CC. Invece, l’articolo 270a capoverso 5 giusta l'articolo 267 CC, è applicabile, per analogia, se il figlio del coniuge ha portato finora il cognome del genitore unito in matrimonio all’adottante e se i genitori desiderano che ne assuma ormai il cognome da celibe o nubile.