Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/54: 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità · 18 pagine
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6. Gli sposi che non portano un cognome coniugale devono poter liberamente decidere quale cognome (materno o paterno) dare ai loro figli. Il cognome scelto al momento della nascita del primo figlio è quello di tutti i figli comuni.
L’uguaglianza tra donna e uomo raggiunge i suoi limiti in caso di disaccordo dei genitori circa il cognome dei figli. Si potrebbero immaginare diverse soluzioni, da quella di determinare per legge se il figlio deve assumere il cognome paterno o materno alla scelta fatta per tiraggio a sorte o alla decisione imposta da un’autorità. L’avamprogetto dispone che, in caso di disaccordo, il figlio assume il cognome della madre, equiparando così i figli di genitori uniti in matrimonio e quelli di genitori che non sono uniti in matrimonio.
Se l’autorità parentale in comune è attribuita dall’autorità tutoria a genitori che non sono uniti in matrimonio, essi possono, di comune accordo, ottenere che il figlio porti il cognome paterno anziché quello materno, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
7. Di norma, il diritto di cittadinanza cantonale e attinenza comunale del figlio segue il cognome. Fanno eccezione i casi nei quali solo uno dei genitori è svizzero (cfr. art. 4 cpv. 1 LCit).
5.2 Commento esplicativo ai singoli articoli
5.2.1 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
Art. 30 titolo marginale e cpv. 2 Cambiamento del nome in genere
Il titolo marginale deve essere adeguato al tenore del nuovo articolo 30a56.
Il capoverso 2 dell’articolo 30 CC in vigore riguarda l’stanza degli sposi di portare il cognome della sposa come cognome coniugale a contare dalla celebrazione del matrimonio. La disposizione diventa obsoleta, poiché gli sposi hanno ormai la possibilità di scegliere tra i loro cognomi da celibe o nubile (art. 160 cpv. 2). La novità sta nel fatto che gli sposi che desiderano scegliere il cognome da nubile della sposa non devono più fare domanda all’autorità competente; basta una dichiarazione in questo senso all’ufficiale dello stato civile.
Art. 30a (nuovo) Morte di un coniuge
La disposizione disciplina la dichiarazione relativa al cognome dopo lo scioglimento del matrimonio in seguito al decesso di un coniuge. Il coniuge superstite che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio potrà ormai riprendere il proprio cognome da celibe o nubile senza presentare domanda all’autorità competente. La dichiarazione in merito può essere fatta all’ufficiale dello stato civile, senza limiti di tempo.
Dato che il CC non comprende un capitolo specifico sulla situazione dei coniugi superstiti, la disposizione è integrata nel diritto delle persone, laddove è disciplinato il
56 Gli articoli citati senza riferimento alla legge sono quelli dell’avamprogetto di modifica del Codice civile.