Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/54: 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità · 18 pagine
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gnome14. In mancanza di una variante convincente, il disegno non prevedeva alcuna modifica fondamentale. Il Consiglio federale ricordava altresì che, in virtù dell’articolo 30 CC, i coniugi potevano essere autorizzati, per gravi motivi, a cambiare il proprio cognome, assumendo quello da nubile della sposa. Per tener conto degli sviluppi sociali, il progetto dava quindi alla donna coniugata il diritto non solo di aggiungere, ma anche di anteporre a quello del marito il proprio cognome da nubile, a condizione tuttavia che il cognome coniugale fosse riconoscibile (per es. Bernasconi in Goggi). Solo il cognome coniugale sarebbe figurato nei registri ufficiali.
L’Assemblea federale ha modificato il progetto di revisione, adottando una disposizione in virtù della quale la sposa può dichiarare di voler mantenere il proprio cognome da nubile seguito dal cognome coniugale; la donna coniugata può così portare un doppio cognome15 che figura nei registri dello stato civile.
Il diritto di cittadinanza era così disciplinato: fino all’entrata in vigore della riforma del 1984, la moglie perdeva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale per seguire quella del coniuge. Lo statuto del marito, invece, restava immutato. Nonostante la proposta del Consiglio federale di conservare la normativa vigente, il Parlamento ha modificato la legge in modo che la moglie acquisisca la cittadinanza del marito senza perdere quella che possedeva prima del matrimonio16.
2.3 Progetto di revisione del 1998
La soluzione adottata dal Parlamento nell’ottobre 1984 sapeva di compromesso: non garantiva la piena uguaglianza tra donna e uomo in materia di cognome e cittadinanza. D’allora la coscienza sociale in materia ha conosciuto un’evoluzione costante e la giurisprudenza si è sviluppata.
L’articolo 5 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)17, entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1988, recita «i coniugi godranno dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro, nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso […]». La Svizzera ha emesso una riserva secondo la quale le disposizioni dell’articolo 5 saranno applicate con riserva, da un lato, delle disposizioni di diritto federale concernenti il cognome coniugale (artt. 160 e 8a tit. fin. CC) e, dall’altro, di quelle concernenti la cittadinanza (artt. 161, 134 cpv. 1, 149 cpv. 1 e 8b tit. fin. CC)18.
Con una decisione del 22 febbraio 199419 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato priva di efficacia la riserva della Svizzera nel Protocollo n. 7 in merito al
14Messaggio citato, n. 212.1, pag. 1169.
15Boll. Uff, 1981 S 69, 76, Boll. Uff 1983 N 624, Boll. Uff. 1984 S 124, Boll. Uff. 1984 N
1040
16Boll. Uff. 1981 S 71, Boll. Uff. 1983 N 641, Boll. Uff. 1984 S 126.
17 RS 0.101.07.
18 Sono riservate inoltre talune disposizioni del diritto transitorio relative al regime matrimoniale (artt. 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 e 10a tit. fin. CC).— La Svizzera ha emesso anche una riserva analoga, relativa al cognome coniugale, in occasione della ratifica della Convenzione del 18 dicembre 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108 ; ad art. 16 par. 1 lett. g).
19 Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Burghartz c. Svizzera, serie A n. 280 del 22 febbraio 1994.