Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/54: 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità · 18 pagine
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uomo e donna ma la regolamentazione del CC in vigore è tuttora contraria al principio della parità.
La Commissione ritiene che, con la modifica del diritto del cognome, il diritto svizzero deve essere adeguato alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 22 febbraio 1994 e garantire il rispetto dell’articolo sulla parità dei sessi sancito dalla Costituzione del 1981. La Commissione constata altresì che l’uguaglianza tra donna e uomo non è garantita neppure in materia di cittadinanza, perchè la moglie acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del marito senza perdere le proprie, mentre il contrario non avviene. L’avamprogetto elimina questa lacuna sotto il profilo dell’uguaglianza giuridica.
Secondo la Commissione, l’insuccesso del progetto di modifica del CC del 199826 è riconducibile a due fattori principali: in primo luogo la regolamentazione proposta è stata considerata troppo complicata perché prevedeva troppe possibilità di scelta del cognome; in secondo luogo, l’intervento dell’autorità tutoria in caso di disaccordo dei genitori a proposito della scelta del cognome del figlio è apparso scarsamente convincente. La Commissione ha altresì constatato che i tentativi di ottenere, contemporaneamente, l’uguaglianza giuridica e il mantenimento del cognome coniugale sono falliti, sia nell’ambito della riforma del 1984 come in quello del progetto di revisione del 1998. Qualsiasi normativa che imponga a uno degli sposi di rinunciare al proprio cognome contravviene al principio dell’uguaglianza tra donna e uomo27.
La Commissione ha elaborato una regolamentazione semplice, rispettosa del principio dell’uguaglianza e che lascia agli sposi una certa libertà, nell’ambito di un quadro giuridico chiaro.
Per quanto concerne il diritto del cognome, la Commissione si è espressa in favore del principio dell’immutabilità del cognome di nascita. Questo principio contempla un’eccezione nel caso delle coppie unite in matrimonio, che possono dichiarare di voler assumere un cognome coniugale, che deve essere uno dei loro cognomi da celibe o nubile. I genitori uniti in matrimonio che portano cognomi diversi determinano il cognome dei loro figli comuni scegliendolo tra i rispettivi cognomi da celibe o nubile. Il figlio di genitori uniti in matrimonio che portano un cognome coniugale porta questo cognome. Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio porta il cognome da nubile della madre.
Anche la regolamentazione del diritto di cittadinanza cantonale e di attinenza comunale è stata riveduta sotto il profilo dell’uguaglianza tra donna e uomo. L’avamprogetto dispone che ciascun coniuge conservi la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale. Il figlio, dal canto suo, acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome. In linea di massima, il diritto di cittadinanza cantonale e di attinenza comunale è quindi legato al cognome.
Una minoranza commissionale (3 voti) intende rinviare l’oggetto alla sottocommissione con l’incarico di limitarsi unicamente alla modifiche che si impongono in ragione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Burghartz c. Svizzera del 22 febbraio 1994 (nella fattispecie, il marito desiderava anteporre il proprio cognome a quello della moglie, scelto come cognome coniugale in applicazione dell’articolo 30 capoverso 2 CC).
26 Cfr. n. 2.3.
27 Cyril Hegnauer, Im Namen der Gleichstellung, NZZ am Sonntag 26.11.2006.