Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/54: 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità · 18 pagine
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stro elettronico dello stato civile. L’iscrizione è effettuata se così dispone l’autorità cantonale di vigilanza (art. 32 LDIP). Il termine è di circa sei mesi, tenuto conto del margine di manovra di cui dispone l’autorità. Durante questo periodo, le dichiarazioni di persone residenti all’estero ai sensi dei diritto svizzero sono possibili anche dopo la celebrazione del matrimonio. Questa prassi non dovrebbe subire cambiamenti in ragione della nuova regolamentazione.
Ai coniugi che portano cognomi diversi è data la possibilità di scegliere un cognome coniugale anche al momento della nascita o dell’adozione del loro primo figlio comune, come previsto nel secondo periodo del capoverso 2.
Nel 1984, una modifica del Code civile ha permesso alla sposa di anteporre il proprio cognome a quello del marito. Dal 1994, questa possibilità è stata estesa anche allo sposo se i coniugi hanno assunto il cognome della sposa come cognome coniugale. Ciò, tuttavia, è avvenuto soltanto mediante modifica dell’OSC e contraddice il CC che, su questo punto non è conforme alla CEDU né alla Cost. Poiché ormai ciascun coniuge porta, in linea di massima, un cognome diverso, la possibilità di anteporre il proprio cognome a quello coniugale non ha più ragione di esistere. Per semplificare e rendere più chiara la regolamentazione, il doppio cognome ufficiale deve quindi essere soppresso. I doppi cognomi assunti in virtù del diritto vigente sono mantenuti, a meno che la persona interessata non inoltri una dichiarazione concernente il cognome ai sensi dell’articolo 8a del titolo finale o degli articoli 30a e 119.
Una prima minoranza commissionale (7 voti; maggioranza: 11; astensioni: 2) propone un’alternativa secondo la quale gli sposi sono tenuti a determinare il cognome dei loro figli comuni già in occasione del matrimonio. Tale soluzione è volta ad evitare i conflitti insorgenti da un eventuale disaccordo tra i genitori al momento della nascita. Di conseguenza, la determinazione del cognome coniugale deve necessariamente avvenire alla celebrazione del matrimonio. Un cambiamento sarà comunque ancora possibile alle condizioni di cui all’articolo 270 capoverso 2.
Una seconda minoranza commissionale (5 voti) desidera introdurre un capoverso 3 secondo il quale, nella vita quotidiana, ciascun coniuge potrebbe aggiungere al proprio cognome quello dell’altro coniuge (cognome di affinità). Come già è il caso, tale cognome non potrebbe essere utilizzato ufficialmente, né, tanto meno, figurerebbe nei registri dello stato civile. Sarebbe la pratica a determinare in che misura e in quali ambiti tollerare un siffatto cognome. La maggioranza commissionale (13 voti) non intende pregiudicare la consuetudine di lunga data di portare un cognome d’affinità, ma ritiene che non sia necessario né opportuno evocare questa usanza nella legge.
Art. 161 Cittadinanza dei coniugi
L’iniziativa parlamentare esige il rispetto dell’uguaglianza sia in materia di cognome che in materia di cittadinanza. Il matrimonio non deve avere effetto sulla cittadinanza cantonale e sull’attinenza comunale dei coniugi, risultato che potrebbe essere ottenuto mediante l’abrogazione pure e semplice dell’articolo 161 CC. Si intende, tuttavia, che la nuova regolamentazione sia esplicitamente sancita nella legge.