Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/54: 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità · 18 pagine

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4 Diritto comparato

L’analisi qui appresso si limita unicamente al diritto patronimico perchè nei Paesi esaminati non esiste nulla di analogo al diritto svizzero in materia di cittadinanza cantonale e di attinenza comunale. In quanto segue sono distinte le disposizioni che disciplinano il cognome dei coniugi (n. 4.1) e quelle che reggono il cognome dei figli (n. 4.2).

4.1 Il cognome dei coniugi

Per quanto riguarda la legislazione applicabile al cognome dei coniugi esistono diversi regimi caratterizzati da strutture simili. In numerosi Paesi, come per esempio Francia28, Belgio29, Lussemburgo30, Paesi Bassi31, Spagna32, Gran Bretagna33 e’Irlanda34, vige il principio dell’immutabilità del cognome di nascita. Questi Paesi consentono tuttavia agli sposi il diritto di utilizzare il cognome del coniuge – in maniera più o meno permissiva.

In Germania35, Austria36, Svezia 37 e Finlandia38, invece, gli sposi possono scegliere come cognome coniugale quello di uno di loro. Altrimenti, ciascuno conserva il proprio cognome attuale (Germania, Svezia, Finlandia), oppure il cognome del marito diventa il cognome coniugale (Austria). In questi Paesi, in genere, gli sposi non possono portare un doppio cognome. In Germania e in Austria, il coniuge che ha dovuto assumere il cognome coniugale può farlo precedere o seguire dal proprio, unendoli con un trattino. Si costituisce così un doppio cognome ufficiale. In Svezia e in Finlandia, in questo caso, il cognome originario precede quello coniugale. In Germania e in Svezia, il cognome coniugale può essere scelto anche dopo la celebrazione del matrimonio.

Italia e Portogallo divergono dai Paesi succitati. In Italia39, la moglie assume automaticamente il cognome del marito, che è aggiunto al suo. In Portogallo40, ogni persona può avere due nomi e quattro cognomi; ciascuno degli sposi, dopo il matrimonio, conserva il proprio cognome di nascita, ma può aggiungervi, a scelta, fino due dei cognomi dell’altro coniuge.

28 Art. 1o de la loi du 6 Fructidor An II (23 août1794) ; Codice civile francese art. 264.

29 Art. 1o de la loi du 6 Fructidor An II (23 août1794) ; Codice civile belga, art. 216.

30 Art. 1o de la loi du 6 Fructidor An II (23 août1794)

31 Codice civile olandese, artt. 1: 8 e 1: 9.

32 Réglement de la loi sur le registre de l’état civil du 14 novembre 1958, Art. 137.

33 Cfr. Black R. (ed.), Stair Memorial Encyclopaedia of the Laws of Scotland (Edinburgo), “Family Law”, vol. 10 (1990) e Lord Mackay of Clashfern (ed.), Halsbury’s Laws of England (Londra, 4a edizione. 2001), “Matrimonial Law”, vol. 29(3).

34 Civil Registration Act 2004.

35 Codice civile tedesco (BGB), § 1355.

36 Codice civile austriaco (ABGB), § 93.

37 Legge svedese del 16 dicembre 1982 sul cognome, §§ 9, 10, 12, 24 e 29.

38 Legge finlandese del 9 agosto 1985 sul cognome, §§ 7, 8a, 10 ss.

39 Codice civile italiano, art. 143-bis.

40 Codice civile portoghese, art. 72 e 1677.