Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/54: 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità · 18 pagine
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cambiamento del nome. Trattasi, in questo caso, di un cambiamento che non interviene per decisione dell’autorità ma mediante semplice dichiarazione.
Art. 119 Cognome dopo il divorzio
La disposizione disciplina la dichiarazione concernente il cognome al quale una persona può rinunciare se non desidera continuare a portare il cognome assunto in occasione del matrimonio. Rispetto alla situazione giuridica attuale, la prima modifica materiale sta nel fatto che la dichiarazione non deve più essere fatta entro un anno, ma può intervenire in qualsiasi momento. Alcuni uffici dello stato civile fanno notare da tempo che, nella pratica, il termine di un anno non risponde in maniera adeguata ai bisogni. Per esempio, una donna può decidere di conservare il cognome assunto in occasione del matrimonio per portare lo stesso cognome dei suoi figli minorenni e voler riprendere il proprio cognome da nubile allorché questi hanno raggiunto la maggiore età.
La seconda modifica materiale sta nel fatto che è possibile riprendere mediante dichiarazione soltanto il proprio cognome da celibe o nubile e non il cognome portato prima del matrimonio.
Art. 160 Cognome dei coniugi
In una società pluralista, l’importanza che riveste il cognome può variare da persona a persona. Di conseguenza, nessuno deve essere costretto a cambiare cognome in occasione del matrimonio, fermo restando che gli sposi devono avere la possibilità di portare un cognome coniugale. In osservanza del principio della parità dei sessi, il cognome coniugale non deve necessariamente essere quello dello sposo; al contrario, gli sposi devono poter scegliere tra i rispettivi cognomi da celibe o nubile.
Il capoverso 1 conferma il principio secondo il quale ciascun coniuge mantiene il proprio cognome, senza bisogno di alcuna dichiarazione. È così rispettata l’uguaglianza tra donna e uomo.
Il capoverso 2 dispone che gli sposi possono assume un cognome coniugale. La scelta è limitata ai cognomi da celibe o nubile degli sposi, partendo dal principio che ciascuno porti il cognome di nascita. Il cognome assunto in occasione di un precedente matrimonio non può quindi essere trasmesso al nuovo partner e ai figli comuni.
La dichiarazione della scelta del cognome deve essere effettuata prima della celebrazione del matrimonio. Per motivi di sicurezza del diritto, non appare opportuno, in genere, accordare agli sposi un periodo di riflessione dopo il matrimonio. È fatto salvo il caso di matrimoni contratti all’estero, se gli sposi non erano a conoscenza delle possibilità offerte dalla dichiarazione concernente il cognome. Nella pratica il problema è già stato risolto in maniera soddisfacente applicando per deduzione l’articolo 37 capoverso 2 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)57. In virtù di tale articolo, una persona può esigere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale. La dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale deve avvenire in relazione con la celebrazione del matrimonio all’estero e con la notifica ai fini dell’iscrizione nei registri dello stato civile svizzero o nel regi-
57 RS 291.