Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/54: 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità · 18 pagine

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Art. 271 Cittadinanza del figlio

Con questa disposizione, l’acquisizione della cittadinanza cantonale e dell’attinenza coniugale è legata al vincolo di filiazione espresso dal cognome. Non viene fatta alcuna differenza esplicita tra il figlio nato nel matrimonio o fuori dal medesimo perchè in entrambi i casi il figlio può portare il cognome da nubile della madre o quello da celibe del padre. Rispetto alla normativa vigente, si tiene conto del principio dell‘uguaglianza tra donna e uomo perchè il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome. La cittadinanza paterna non è più seguita automaticamente.

La stessa relazione tra cittadinanza e cognome è fatta anche nel caso di ulteriore cambiamento del cognome del figlio in seguito a matrimonio dei genitori o a modifica dell’esercizio dell’autorità parentale.

Se il cognome da celibe o nubile dei genitori è identico (per esempio Rossi e Rossi), il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore il cui cognome è stato scelto dai genitori come cognome determinante.

Titolo finale: Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile

Art. 8a titolo finale Cognome

I coniugi che, sotto il diritto attuale, hanno cambiato cognome in occasione del matrimonio devono poter determinare in qualsiasi momento i loro cognomi, dichiarando all’ufficiale dello stato civile di voler portare il proprio cognome da celibe o nubile. Come nel caso degli articoli 30a e 119, per la dichiarazione non è fissato alcun termine. Il principio di base del nuovo diritto del cognome, secondo il quale ciascuna persona porta il proprio cognome di nascita fino alla morte, si esprime attraverso il fatto che la scelta è limitata al cognome da celibe o nubile.

Art. 13d titolo finale Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio

Questa disposizione consente di fare la dichiarazione di cui all’articolo 270a capoversi 2 e 3 (autorità parentale sul figlio nato fuori dal matrimonio attribuita in comune ai genitori o esercitata unicamente dal padre) entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della modifica del Codice civile.

5.2.2 Modifica del diritto vigente

Legge federale del 29 settembre 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinan-

za svizzera (Legge sulla cittadinanza [LCit]) 58

Art. 4 cpv. 2 - 4 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale

Il capoverso 1 è immutato. Se solo uno dei genitori è svizzero, il figlio acquista, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore

58 RS 141.0.