Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/54: 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità · 18 pagine

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e unicamente in Svizzera, gli sposi scrivano il cognome coniugale anteponendolo al cognome precedente, in genere quello da celibe o nubile del coniuge che ha ufficialmente rinunciato al suo, unendoli con un trattino per formare un cognome d’affinità; si tratta tuttavia di una semplice consuetudine priva di qualsiasi fondamento legale.

In caso di divorzio, il coniuge che ha cambiato cognome conserva il cognome coniugale acquisito in occasione del matrimonio a meno che, entro un anno dal giudicato della sentenza, non dichiari all’ufficiale dello stato civile di volere riprendere il proprio cognome da celibe o nubile o il cognome che portava prima del matrimonio (art. 119 cpv. 1 CC).

L’articolo 270 CC disciplina il cognome dei figli. Prevede che se i genitori sono uniti in matrimonio, il figlio ne assume il cognome (cpv. 1). Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre (cpv. 2). Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio allevato sotto l’autorità del padre può assumerne il cognome mediante istanza di cambiamento del nome (artt. 271 cpv. 3 e 30 cpv. 1 CC). Il figlio adottato acquista lo statuto giuridico di figlio dei genitori adottivi in virtù dell’articolo 267 CC.

2.4.2 Cittadinanza dei coniugi e dei figli

In virtù dell’articolo 161 CC, la moglie acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del marito senza perdere quella che aveva da nubile. Il matrimonio non ha invece alcun effetto sulla cittadinanza cantonale e sull’attinenza comunale del marito. Anche il divorzio non ha effetti sulla cittadinanza cantonale e sull’attinenza comunale dei coniugi (art. 119 cpv. 2 CC).

Se i genitori sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del padre (art. 271 cpv. 1 CC). Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale della madre (art. 271 cpv. 2 CC). Tuttavia, il figlio di genitori non coniugati che, essendo allevato sotto l’autorità del padre, ottiene di assumerne il cognome, ne segue anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale (art. 271 cpv. 3 CC). Il figlio adottato minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale dei genitori adottivi in luogo e vece di quelle anteriori (art. 267a CC).

3 Necessità di modifica della normativa e grandi linee dell’avamprogetto

L’articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)25 sancisce l’uguaglianza giuridica tra donna e uomo. « La legge […] assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro».

La legislazione non garantisce l’uguaglianza dei coniugi in materia di cognome e di cittadinanza. Dopo la riforma del 1984 e la modifica dell’OSC da parte del Consiglio federale, la normativa si ravvicina maggiormente al concetto di uguaglianza tra

25 RS 101