Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/54: 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità · 18 pagine
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2 Situazione iniziale
2.1 Origine del diritto del cognome
Per parecchio tempo il cognome non è stato oggetto di regolamentazione. Ancora verso la metà XIX secolo, secondo la maggior parte dei giuristi è una questione privata7. Il matrimonio non produce alcun effetto: marito e moglie conservano ciascuno il proprio cognome. Le prime disposizioni sul cognome appaiono soltanto alla fine del XVIII secolo, a fini d’ordine e di identificazione. Il cognome acquista allora due funzioni: da un lato, serve a identificare una persona nelle sue relazioni con lo Stato e la società e, dall’altro, è parte della personalità e, in quanto tale, protetto8.
In Europa occidentale, nel XVII e XVIII secolo, alle donne sposate è concesso portare anche il cognome del marito. Nell’ambito della codificazione degli effetti giuridici del matrimonio, alla fine del XVIII secolo, il diritto della sposa di assumere il cognome dello sposo si trasforma - nei Paesi germanofoni9, compresi i Cantoni della Svizzera tedesca - in obbligo di cambiare cognome. Nella normativa d’origine romana o anglosassone permane invece il diritto consuetudinario secondo il quale la sposa porta il cognome del marito oltre al proprio. L’obbligo della sposa di cambiare cognome si estende ai Cantoni romandi e al Ticino nel 190710, con l’adozione del Codice civile svizzero.
2.2 Revisione del diritto matrimoniale del 1984
La riforma del diritto matrimoniale del 198411, entrata in vigore il 1o gennaio 1988, intendeva « istituire tra marito e moglie, per il bene dell'unione coniugale, una collaborazione fondata sull'eguaglianza dei diritti e degli obblighi»12. Vista la sempre maggiore eguaglianza tra donna e uomo nella vita pubblica, era in effetti opportuno promuovere la parità giuridica dei coniugi. Nel predetto messaggio, il Consiglio federale osservava tuttavia, che « l'eguaglianza di diritto […] non esige affatto che ai coniugi sia applicata in ogni circostanza una norma identica […]. Essa esige invece che ciascun coniuge abbia le stesse possibilità di svilupparsi nel quadro della vita comune […] »13.
In materia di cognome e di cittadinanza il progetto del Consiglio federale del 1979 prevedeva il mantenimento del principio secondo il quale la sposa prende il cognome dello sposo. All’epoca, il Consiglio federale notava che lasciare ai fidanzati la possibilità di scegliere come cognome coniugale quello dell'uno o dell'altro era una parità puramente formale, poiché uno dei coniugi doveva rinunciare al proprio co-
7 Clausdieter Schott, Der Name der Ehefrau, in Festschrift für Cyril Hegnauer zum 65. Geburtstag, Berna 1986, pag. 473.
8 Alexandra Rumo-Jungo, Das neue Namensrecht – ein Diskussionsbeitrag, Zeitschrift für Vormundschaftswesen, n. 1-2/2001, pag. 68.
9 Per es. Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten del 1794.
10 Cyril Hegnauer, Im Namen der Gleichstellung, NZZ am Sonntag 26.11.2006 ; Alexandra Rumo-Jungo, op. cit., pag. 167 segg.; Clausdieter Schott, op. cit., pag. 471 segg.
11 Messaggio del Consiglio federale sulla revisione del Codice civile svizzero (effetti del matrimonio in generale, regime dei beni coniugali e diritto successorio) dell’11 luglio 1979, FF 1979 II 1119; Modifica del Codice civile svizzero del 5 ottobre 1984, RU 1986 I 122.
12 Messaggio citato pag. 1120.
13 Messaggio citato, n. 142.2, pag. 1132.