Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/54: 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità · 18 pagine
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Art. 267a Cittadinanza dei figli adottati
L’articolo 267a nuovo è la conseguenza logica del nuovo tenore dell’articolo 271 dell’avamprogetto. Il figlio, e quindi anche il figlio adottivo, acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome, in luogo e vece di quelle anteriori. Questa disposizione si applica non soltanto all’adozione congiunta ai sensi dell’articolo 264a CC, ma anche, per analogia, all’adozione singola di cui all’articolo 264b CC.
Il capoverso 2 regola esplicitamente il caso dell’adozione del figlio dell’altro coniuge. Questa particolare forma di adozione preserva il vincolo di filiazione con il genitore biologico e ne forma uno nuovo con il suo coniuge. Anche in questo particolare caso di adozione resta la possibilità di cambiare il cognome dell’adottato. Per questo, il capoverso 2 esplicita che il figlio, se adottato dall’altro coniuge, acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
Art. 270 Cognome del figlio nato nel matrimonio
Alla nascita del primo figlio, i genitori uniti in matrimonio che portano cognomi diversi devono poter determinare se i loro figli comuni assumeranno il cognome da celibe o nubile del padre o della madre. Tale scelta si applica a tutti i loro figli comuni (cpv. 1). I coniugi non sono tenuti a decidere alla celebrazione del matrimonio. Un simile obbligo non può essere imposto, in particolare, alle coppie che si sposano all’estero. Appare inoltre superfluo chiedere di determinare il cognome dei loro eventuali figli comuni a coppie che non vogliono o non possono averne. Per giunta, anticipando eccessivamente il momento della scelta del cognome dei figli, ci si deve aspettare un notevole lavoro amministrativo in ragione del prevedibile aumento delle richieste di cambiamento del cognome.
In virtù dell'articolo 267 capoverso 1 CC, l’articolo 270 si applica, per analogia, anche ai casi di adozione. In tal caso la scelta del cognome non avviene al momento della nascita bensì a quello dell’adozione del primo figlio.
Il capoverso 2 disciplina i casi di disaccordo dei genitori che portano cognome diversi. In mancanza di accordo tra i genitori circa il cognome dei loro figli comuni, il figlio assume il cognome da nubile della madre. Appaiono qui i limiti dell’uguaglianza tra donna e uomo. La soluzione si fonda sul fatto che, alla nascita, il vincolo con la madre è certo e che, in genere, nel periodo successivo, il legame tra il bambino e la madre è più forte. La decisione in favore della madre non significa per altro che il padre non abbia il diritto di esprimersi in merito alla scelta del cognome. Secondo l’articolo 159 CC, i coniugi si obbligano a cooperare e a decidere in comune. Il figlio può assumere il cognome paterno solo con il consenso del padre. Se si accordano sulla scelta del nome paterno dopo la nascita, i genitori, entro un anno dalla nascita del primo figlio, possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe del padre.
Una minoranza commissionale (7 voti; maggioranza: 11 voti; 2 astensioni) propone un’alternativa strettamente connessa alla prima proposta della minoranza circa l’articolo 160: i coniugi dovrebbero determinare il cognome dei loro figli comuni già al momento del matrimonio. Inoltre il capoverso 2 offrirebbe ai genitori la possibilità di cambiare il cognome scelto per i loro figli al momento del matrimonio entro il termine di un anno dalla nascita del primo figlio.