Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/78: Modifica del Codice delle obbligazioni (Locazione) · 16 pagine

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Rapporto esplicativo sulla revisione del diritto di locazione nel CO

al diritto precedente ed entro i citati limiti può scegliere il momento del passaggio al nuovo regime di locazione. Al contrario il locatario può difendersi contro un computo di tassi ipotecari gonfiati facendo leva sulla procedura d’eccezione o di riduzione del diritto previgente.

Articolo 1

Capoverso 1

Tutti i rapporti di locazione per locali di abitazione e locali commerciali sottostanno al nuovo diritto.

Capoverso 2

Il capoverso 2 fissa al 4,5 percento il massimo del tasso d’interesse ipotecario di riferimento (art. 12a OLAL), fino quando è possibile, nei rapporti di locazione che sono iniziati prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto, procedere ad adeguamenti giusta il diritto previgente. Il tasso ipotecario scelto costituisce, come sopra citato, un valore indicativo medio, basato su un lungo periodo di tempo precedente.

Con una tale disposizione il succitato diritto di scelta del locatore è limitato nel tempo. Il capoverso 2 è applicabile durante cinque anni al massimo dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge. Alla scadenza del periodo transitorio l’applicazione delle modalità di adeguamento giusta il nuovo diritto diventa obbligatoria a prescindere dal livello predominante dei tassi ipotecari. Limitando il periodo transitorio a cinque anni la validità contemporanea di due diversi disciplinamenti per gli adeguamenti di pigione è limitata a un lasso di tempo accettabile, durante il quale la quota dei rapporti di locazione giusta il diritto previgente diminuirà automaticamente in base alla fluttuazione degli avvicendamenti di locatari.

Fintantoché gli adeguamenti di pigione sottostanno al diritto previgente il locatario può far valere la richiesta di riduzione della pigione giusta il diritto previgente. In tal modo si vuol garantire che il locatario possa ancora far valere tale diritto.

Capoverso 3

Non appena la pigione è adeguata per la prima volta secondo il nuovo diritto quest’ultimo è applicabile per tutti gli adeguamenti successivi.

Articolo 2

Capoverso 1

Viene precisato che gli aumenti di pigione che sono stati comunicati prima dell’entrata in vigore della presente modifica, ma che esplicano il loro effetto soltanto dopo, sottostanno al diritto previgente.

Capoverso 2

Per analogia sottostanno altresì al diritto previgente le richieste di riduzione della pigione presentate prima dell'entrata in vigore della presente modifica, ma che esplicano il loro effetto dopo di essa.