Progetto
Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 30 pagine
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Progetto istruzioni Allegato 5
4.3 Controllo interno di qualità
Il controllo interno di qualità comprende la verifica e la documentazione di tutto lo svolgimento del lavoro.
In caso di analisi seriali deve essere effettuato un controllo di qualità (ad es. campione di riferimento con matrice possibilmente analoga), che verrà documentato (ad es. schede di controllo).
In caso di analisi individuali o speciali, l’affidabilità del metodo deve essere provata e l’esattezza dei risultati di analisi deve situarsi entro i limiti delle esigenze del caso specifico.
5. Rapporti d’esame e perizia
5.1 Risultati di misurazione per le sostanze ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2
ONC
I risultati di misurazione vanno espressi in μg/L e arrotondati come segue:
Valore misurato < 10: 1 cifra decimale (ad es. 2,4 μg/L)
Valore misurato ≥ 10: senza cifra decimale (ad es. 18 μg/L)
I risultati di misurazione devono essere riportati nei rapporti d’esame e nelle perizie come segue:
Risultato dell’analisi di laboratorio Indicazione nel rapporto d’esame/nella perizia
Sostanza non riscontrata Sostanza non riscontrabile Valore misurato ≥ limite di determi- Valore misurato e intervallo nazione di confidenza
Esempio
Per un valore limite di 15 μg/L:
Valore limite: 20 μg/L
Indicazione rapporto d’esame/perizia: 20 μg/L ± 6 μg/L
oppure:
20 μg/L
(intervallo di confidenza: 14-26 μg/L)
5.2 Perizia secondo il principio dei tre pilastri
Una perizia secondo il principio dei tre pilastri deve essere effettuata in particolare quando:
- tra l'evento e il prelievo di sangue sono trascorse diverse ore e il risultato della misurazione è inferiore al valore limite, ma al momento dell'evento il livello ematico del principio attivo era superiore, ad esempio per il THC o la cocaina, in quanto queste sostanze vengono metabolizzate molto rapidamente dopo l'assunzione;
- un conducente presenta nel sangue due o più sostanze di cui all'art. 2 cpv. 2 ONC in una concentrazione inferiore al valore limite decisionale oppure, in aggiunta a una sostanza di cui all'art. 2 cpv. 2 ONC, ha assunto un'altra sostanza psicoattiva (consumo misto);