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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 30 pagine

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Progetto istruzioni Allegato 5

5.3 Segreto professionale

Tutte le persone incaricate di elaborare gli ordini e di analizzare campioni di sangue e di urina sono vincolate dal segreto professionale per tutte le informazioni acquisite nell'adempimento dei loro compiti.

5.4 Sicurezza e protezione dei dati

La sicurezza e la protezione dei dati devono essere garantite.

6. Requisiti per la domanda di riconoscimento (art. 30 O-OCCS)

La domanda di riconoscimento, corredata di una documentazione completa, va inviata all'USTRA.

La documentazione per la domanda di riconoscimento contiene attestati riguardanti:

a. l'organizzazione del laboratorio;

b. l'effettivo delle persone impiegate e le loro qualifiche;

c. i locali e le installazioni;

d. il metodo di lavoro del laboratorio (apparecchi di analisi e metodi);

e. il sistema di garanzia di qualità.

La documentazione deve inoltre contenere almeno:

a. le indicazioni di cui all’allegato 3 per i laboratori d'analisi dell'alcolemia;

b. le indicazioni di cui all'allegato 7 come pure riguardo alle sostanze che possono essere analizzate (come minimo lo spettro analitico di cui all'allegato 8) per i laboratori che effettuano analisi di stupefacenti e medicinali.

La documentazione allegata alla domanda di riconoscimento quale perito deve inoltre contenere documenti giustificativi da cui risulti che sono adempiute le esigenze dell’articolo 16 capoverso 3 OCCS.

7. Disposizioni finali

Le presenti istruzioni sostituiscono le istruzioni del 1° settembre 2004 concernenti l’accertamento dell’inattitudine alla guida nella circolazione stradale.

8. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° luglio 2008.