Progetto
Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 30 pagine
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Progetto istruzioni Allegato 5
2.2.2 Apparecchi per l'analisi preliminare
Gli apparecchi per l'analisi preliminare (art. 10 cpv. 2 OCCS) servono alla polizia quale ausilio decisionale per ordinare ulteriori misure d'indagine.
2.2.3 Assunzione delle prove
Al fine di assicurare l'assunzione delle prove, si deve ordinare immediatamente il prelievo del sangue e la raccolta delle urine.
2.3 Sequestro della licenza di condurre
Gli accertamenti della polizia costituiscono una base sufficiente per il sequestro della licenza di condurre ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 lettera b OCCS.
2.4 Descrizione delle anomalie nel rapporto di polizia (art. 28 O-OCCS)
I punti minimi da notificare nel rapporto in presenza di indizi di inattitudine alla guida dovuta al consumo di alcol, stupefacenti o medicinali si fondano sul rapporto di polizia secondo l’allegato 2 OCCS. L'agente di polizia vi notifica le anomalie accertate e indica la sua impressione personale nel modo più preciso possibile. Per il riconoscimento della misurazione con l'etilometro è obbligatorio informare la persona controllata in merito all'avvio di un procedimento penale e amministrativo come riportato nel rapporto di polizia. Quest'ultima deve confermare il riconoscimento mediante firma autografa.
2.5 Raccolta delle urine, conservazione e trasporto
Per la raccolta delle urine devono essere utilizzati di regola i recipienti messi a disposizione dai laboratori riconosciuti dall’USTRA.
Al fine di evitare impurità, diluizioni o altre manipolazioni, la raccolta delle urine deve avvenire sotto adeguato controllo visivo.
I campioni di urina, che non possono essere inviati immediatamente al laboratorio, devono essere conservati in frigorifero.
L'urina rimasta dopo un'analisi preliminare deve essere inviata al laboratorio per eventuali analisi e per la conservazione. I risultati dell'analisi preliminare dell'urina devono essere notificati al laboratorio che svolge le ulteriori analisi, conformemente al rapporto di polizia di cui all’allegato 2 O-OCCS.
2.6 Sicurezza dell’identità dei campioni
Possono essere consegnati al laboratorio solo quei campioni muniti di indicazioni che impediscono un loro scambio. Deve esserci chiarezza in merito al loro tipo, provenienza. data e ora della raccolta o del prelievo..
3. Esame medico (art. 15 OCCS, art. 28 cpv. 1 O-OCCS)
3.1 Portata e risultato dell’esame
La materia e la portata dell’esame si fondano sul rapporto di cui a-
ll’allegato 3 O-OCCS. I risultati dell'esame medico della persona sottoposta al controllo devono essere notificati nel rapporto. Il medico incaricato deve fornire una valutazione personale del grado di pregiudizio psicofisico della persona sottoposta al controllo.