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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 30 pagine
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Progetto istruzioni Allegato 5
Allegato 1
Requisiti relativi agli etilometri
1. Etilometri ammessi (art. 19 O-OCCS)
Gli etilometri possono essere utilizzati nell’ambito della circolazione stradale per i controlli del tasso alcolico nell’aria espirata solo se:
a. sono calibrati;
b. soddisfano i requisiti delle specifiche generali di cui al punto 4 e
c. sono stati effettuati con successo tutti i test indicati nei punti da 5.3 fino a 5.6 e 5.8 almeno con un campione.
2. Uso
2.1 Istruzioni per l’uso (art. 21 O-OCCS)
I produttori devono allegare le istruzioni per l’uso ad ogni etilometro.
Queste devono contenere almeno i seguenti dati:
a. caratteristiche tecniche dello strumento (campo di misurazione,
caratteristiche metrologiche);
b. la messa in stato di attesa;
c. lo svolgimento dei test dello strumento;
d. lo svolgimento dell’analisi del tasso alcolico dell’aria espirata, in
particolare del volume e della durata dell’espirazione;
e. eventuali limitazioni all’uso (ad esempio in relazione alla temperatura);
f. sostanze chimiche che possono falsare il risultato (ad es. spray per l’igiene orale).
Nell’utilizzare l’etilometro devono essere rispettate le istruzioni del
produttore.
2.2 Temperatura d’uso
Gli etilometri devono essere utilizzati soltanto alle temperature indicate dal produttore.
2.3 Test
Prima di ogni impiego devono essere effettuati i test prescritti nelle
istruzioni per l’uso o deve essere controllata l’esecuzione automatica di questi test da parte dello strumento.
3. Calibrazione
3.1 Obbligo di calibrare
Prima della consegna alla polizia, i produttori devono calibrare gli etilometri. La calibrazione deve coprire il campo tra 0,10 e 1,10 per mille. Essa deve essere confermata con almeno tre misurazioni di controllo. Dopo la consegna, gli etilometri devono essere calibrati nello stesso modo almeno ogni sei mesi.