Progetto
Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 30 pagine
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Progetto istruzioni Allegato 5
Dopo la consegna, le calibrazioni devono essere eseguite dai produttiri. Esse possono essere effettuate anche da personale qualificato della polizia secondo le indicazioni del produttore.
Per ogni strumento, le date delle calibrazioni devono essere registrate per scritto.
3.2 Requisiti per i gas di prova e di calibrazione
Per lo svolgimento della calibrazione di cui al punto 3.1 e della serie di test di cui al punto 5 devono essere impiegati unicamente gas certificati prodotti con apparecchi calibrati.
Alla consegna dei gas ai responsabili dello svolgimento della serie di test e della calibrazione, i produttori devono fornire un certificato che conferma la validità della taratura.
4. Specifiche generali
4.1 Campo ed esattezza della misurazione
Il campo di misurazione e l’esattezza ammessa della misurazione degli strumenti si fondano sull’articolo 11 capoverso 2 lettere a e b OCCS.
4.2 Indicazione dello stato d’attesa
Gli etilometri devono indicare perlomeno mediante un segnale ottico che sono pronti ad effettuare la misurazione del tasso alcolico nell’aria
espirata. Essi possono essere equipaggiati in modo tale da indicare lo stato di attesa anche mediante un segnale acustico.
Lo stato di attesa deve essere indicato solo se sono soddisfatte le
condizioni per una corretta misurazione menzionate dal produttore.
Gli etilometri non devono indicare alcun risultato se non sono ancora pronti ad effettuare la misurazione.
4.3 Indicazione della nullità della misurazione
Gli etilometri devono indicare la nullità della misurazione perlomeno mediante un segnale ottico, nel caso in cui l’analisi del tasso alcolico nell’aria espirata non è stata eseguita conformemente alle indicazioni del produttore (ad es. volume di aria espirata insufficiente, espirazione troppo debole, breve o discontinua).
Gli etilometri possono essere equipaggiati in modo tale da indicare la nullità della misurazione anche mediante un segnale acustico.
4.4 Indicazione del risultato della misurazione
Il risultato della misurazione deve essere visualizzato su un display in grammi di alcol per chilogrammo di sangue (per mille), con due cifre dopo la virgola. La graduazione deve essere in centesimi (0,01, 0,02, ecc.).
Il risultato della misurazione e l’unità di misurazione ("‰" o "per mille")
devono esser ben visibili.
Il risultato definitivo della misurazione deve essere visibile per almeno 15 secondi. Questo lasso di tempo può essere inferiore per gli etilometri muniti di stampante che consentono di stampare prima il risultato.