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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 30 pagine
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Progetto istruzioni Allegato 5
Tutte queste prestazioni possono per loro natura essere fornite solo con una funzione celebrale intatta, vale a dire non ridotta in modo significativo dall'influsso di stupefacenti o determinati medicinali. Solo una funzione celebrale intatta garantisce:
a. la percezione della situazione concreta nella circolazione stradale;
b. l’elaborazione delle informazioni percepite; e
c. una reazione adeguata a tale situazione.
Una limitazione di queste prestazioni comporta alterazioni della percezione, reazioni rallentate, difficoltà di concentrazione, mancanza di coordinazione motoria e, in combinazione con un'eventuale maggiore propensione al rischio, sfocia nell'insieme in un'inattitudine alla guida.
Nell'ambito della perizia si deve verificare se e in che misura gli stupefacenti e/o i medicinali pregiudicano le prestazioni sotto il profilo farmacologico.
2.2 Documentazione
L'accertamento documentato con precisione di manifestazioni di carenza o di altri segni comportamentali è di regola indispensabile e assume importanza fondamentale per valutare l'attitudine alla guida.
I criteri medico-scientifici applicati per interpretare l'influsso di stupefacenti e/o medicinali non sono identici a quelli applicati per valutare l'inattitudine alla guida dovuta a ebrietà. La perizia deve basarsi sui criteri aggiuntivi contenuti nei rapporti di cui agli allegati 2 e 3 O-OCCS.
Nella messa a verbale negli ordini di prelievo e di analisi di campioni di sangue e di urina nei rapporti d'esame (medico) questi aspetti vanno considerati in modo per quanto possibile dettagliato.
2.3 Basi per l'interpretazione
2.3.1 Accertamenti degli organi di polizia
Di regola, il rapporto d'esame medico non è di per sé sufficiente ai fini di una perizia sull'attitudine alla guida in seguito al consumo specifico di stupefacenti o medicinali. Oltre alle indicazioni mediche, devono essere considerati gli accertamenti degli organi di polizia e i loro rapporti descrittivi e dettagliati in modo da poterli confrontare con la concentrazione di stupefacenti o medicinali riscontrati nel sangue attraverso l'analisi chimico-tossicologica.
2.3.2 Assenza di una determinazione quantitativa di una sostanza
In singoli casi giustificati è possibile fornire un parere peritale anche senza analisi quantitativa in presenza di manifestazioni di carenza o anomalie caratteristiche.
2.3.3 Analisi dell'urina
I risultati di analisi dell'urina consentono solo in casi eccezionali di trarre conclusioni in merito all'attuale influsso sull'attitudine alla guida.
2.3.4 Calcoli a ritroso
I calcoli a ritroso standardizzati per determinare i valori massimi e minimi dell'alcolemia a un momento giuridicamente rilevante sono possibili solo in casi particolari. Calcoli a ritroso di altro tipo (ad es. per