Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/23: Partecipazione al Fondo per le frontiere esterne · 19 pagine

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Per quanto riguarda l’attuazione dei progetti, secondo l’articolo 10 dell’accordo la Svizzera applica le proprie leggi nazionali relative agli appalti pubblici conformemente alle disposizioni dell’accordo plurilaterale sugli appalti pubblici (AAP) dell’Organizzazione mondiale del Commercio (OMC). Queste procedure di aggiudicazione devono essere presentate nel quadro della descrizione del sistema di gestione e di controllo.

2.7 Modifiche di legge

Le quattro decisioni concernenti il Fondo sono decisioni circostanziate del Parlamento europeo e del Consiglio. Direttamente applicabili, non richiedono la trasposizione nel diritto nazionale. Alla stregua dell’accordo MEDIA9 e dell’accordo sulla ricerca10 conclusi con l’UE, le disposizioni sul controllo finanziario contenute nell’accordo aggiuntivo sostituiscono la procedura d’autorizzazione necessaria per l’esercizio di atti ufficiali sul territorio svizzero prevista dall’articolo 271 numero 1 del Codice penale (CP)11. L’autorizzazione richiesta da questa disposizione affinché gli organismi della Comunità possano effettuare controlli è quindi considerata accordata.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Contributo finanziario della Svizzera (art. 11 par. 1 e 4)

Il credito previsto per attuare la decisione che istituisce il Fondo per le frontiere esterne durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013 ammonta a 1820 milioni di euro (decisione n. 574/2007/CE, art. 13).

Il computo dei contributi annui degli Stati partecipanti si basa su un indice stabilito determinando la quota del PIL di uno Stato partecipante rispetto alla somma del PIL di tutti gli Stati. L’indice è quindi applicato alla somma di riferimento annua corrispondente all’insieme degli importi accordati agli Stati partecipanti per l’anno in questione.

La Svizzera parteciperà al Fondo per le frontiere esterne a partire dal 2009 (in seguito all’adesione allo spazio Schengen, il 12 dicembre 2008, e all’abolizione dei controlli alle frontiere esterne, il 29 marzo 2009).

Il contributo annuo della Svizzera è calcolato come segue:

3.1.1.1 Per il 2009

9 Accordo dell'11 ottobre 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, RS 0.784.405.226.8

10 Accordo del 16 gennaio 2004 sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, dall’altra, RS 0.420.513.1

11 RS 311.0