Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/23: Partecipazione al Fondo per le frontiere esterne · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

interessi finanziari delle parti contraenti. Le regole elencate corrispondono alle regole di confidenzialità usuali all’interno dell’Amministrazione federale.

3.1.6 Programmazione, sistema di gestione e di controllo

3.1.6.1 Programmazione (art. 14 par. 1, 2, 3 e 5)

La programmazione è concepita per più anni e comporta due periodi di programmazione: 2007-2010 e 2011-2013. Per la Svizzera comprende il periodo 2010-2013.

Comporta due elementi:

a) una programmazione pluriennale (a livello politico): in base agli orientamenti strategici adottati dalla Commissione e tenuto conto di un’analisi delle proprie lacune ed esigenze, ciascuno Stato partecipante elabora un programma nazionale pluriennale che definisce le priorità e una strategia d’azione. La strategia è negoziata con la Commissione e costituisce il quadro preparatorio per le azioni previste;

b) una programmazione annuale (a livello operativo): in base alla strategia convenuta e al credito accordato, risultanti dall’applicazione dei criteri definiti, la Commissione approva un programma annuo per ciascuno Stato membro.

Siccome gli Stati associati non partecipano al Fondo per le frontiere esterne sin dalla sua istituzione, bensì si integrano progressivamente, l’accordo prevede termini speciali per quanto concerne le fasi della programmazione.

3.1.6.2 Sistema di gestione e di controllo (art. 14 par. 4 e 5)

Ogni Stato partecipante deve assicurare la gestione finanziaria dei crediti accordati. In applicazione dell’articolo 27 della decisione n. 574/2007/CE, la Svizzera deve realizzare un sistema di gestione e di controllo costituito da tre autorità: un’autorità responsabile, un’autorità di certificazione e un’autorità di audit, denominate «Autorità di gestione e di controllo». Devono essere designate in maniera consona al principio della separazione dei poteri, anche se una parte o la totalità delle autorità può situarsi presso il medesimo organismo. Data la complessità dell’attuazione del Fondo per le frontiere esterne e visti i potenziali rischi legati alla sua gestione, occorre garantire l’indipendenza e la separazione adeguata dei poteri delle tre autorità. Appare pertanto indicato designare un’autorità di audit indipendente dalle altre due.

Le tre autorità designate dalla Svizzera sono:

1. L'UFM (Sezione Accordi internazionali), che funge da autorità responsabile. L'UFM sarà regolarmente responsabile di progetti cofinanziati dal Fondo per le frontiere esterne.

2. La Sezione Finanze e controlling della Segreteria generale del DFGP, che funge da autorità di certificazione.

3. Il Controllo federale delle finanze (CFF), che dispone dell’infrastruttura necessaria per svolgere i compiti attribuiti all’autorità di audit e per definire le strategie di audit appropriate. Si è detto disposto a fungere da autorità di audit.