Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/23: Partecipazione al Fondo per le frontiere esterne · 19 pagine
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Prima della partecipazione effettiva al Fondo per le frontiere esterne, la Commissione valuta e approva il sistema di gestione e di controllo di ciascuno Stato partecipante in base a una descrizione circostanziata del sistema. A tal fine, a ogni Stato associato è stato fissato un termine proprio.
3.1.7 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione
Il Fondo per le frontiere esterne implicherà per la Svizzera il versamento di contributi medi pari a 15 milioni di franchi all’anno. In compenso, il nostro Paese disporrà di un credito annuo pari a 3-5 milioni di franchi per realizzare progetti.
I relativi mezzi finanziari figurano nel preventivo 2010 e nel piano finanziario dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) per il periodo 2010-2013. I cambiamenti intervenuti in occasione dell’ultima tornata negoziale, il 30 giugno 2009, non sono ancora stati interamente riportati nel preventivo 2010 (cfr.
n. 3.1.1). Questi oneri supplementari potranno verosimilmente essere coperti. I crediti attribuiti saranno bloccati fino alla data d’applicazione provvisoria dell’accordo aggiuntivo.
L'accordo aggiuntivo prevede una partecipazione al Fondo per le frontiere esterne a partire dal 2009 e versamenti effettivi a partire dal 2010 (contributo retroattivo per il 2009 e contributo annuo per il 2010).
La Commissione approva il sistema di gestione e di controllo (cfr. n. 3.1.6.2) solo se è convinta che le risorse di personale previste dagli Stati partecipanti siano adeguate (in particolare per quanto concerne l’autorità responsabile). La descrizione del sistema di gestione e di controllo deve contenere gli elementi seguenti: numero di posti lavoro attribuiti, competenze professionali, formazione, esperienza professionale, descrizione delle mansioni svolte. In caso contrario, il credito stanziato non è versato.
La partecipazione della Svizzera al Fondo per le frontiere esterne richiede importanti risorse di personale. Attualmente tali esigenze sono coperte dagli effettivi disponibili nel quadro di Schengen/Dublino. Nel 2010 il fabbisogno di posti lavoro presso l’UFM per il settore Schengen/Dublino sarà oggetto di una valutazione indipendente.
La Commissione attribuisce inoltre agli Stati partecipanti un credito annuo per prestazioni d’assistenza tecnica. L’importo è calcolato in funzione del credito complessivo attribuito al Paese in questione. Può servire a finanziare azioni di preparazione, gestione, controllo o destinate a potenziare la capacità amministrativa in vista dell’attuazione del Fondo per le frontiere esterne. In quest’ottica, può consentire di coprire almeno in parte le spese di infrastruttura e personale sostenute dalle autorità nazionali. In base allo scadenziario previsto e sempreché l’accordo aggiuntivo sia firmato nella primavera 2010, la Svizzera dovrebbe beneficiare del sostegno necessario sin dall’autunno 2010. Almeno per il momento, la gestione del Fondo per le frontiere esterne non comporta nuove spese a carico della Confederazione nel settore del personale.
L’eventuale necessità di adeguare determinate strutture dell’UFM (autorità responsabile) o della Sezione Finanze e controlling della Segreteria generale del DFGP (autorità di certificazione) oppure di aumentare il numero di posti attribuiti