Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/23: Partecipazione al Fondo per le frontiere esterne · 19 pagine

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programmi di distacco e di scambio di personale, nonché la formazione e il perfezionamento professionale del personale. La ripartizione delle risorse tra i vari Stati membri è effettuata in base a una programmazione. Oltre a progetti svolti presso i propri aeroporti internazionali, grazie al Fondo per le frontiere esterne la Svizzera potrà approfittare anche di progetti presso le rappresentanze all’estero.

Il Fondo per le frontiere esterne è parte integrante del programma generale dell’UE «Solidarietà e gestione dei flussi migratori». Oltre al Fondo per le frontiere esterne, il programma comprende anche un Fondo per i rifugiati, un Fondo per il ritorno e un Fondo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi, che tuttavia non concernono Schengen. Alle sedute del gruppo di lavoro del Consiglio «Solidarietà e gestione dei flussi migratori – SOLID» a Bruxelles partecipano anche esperti svizzeri. La Svizzera si avvale in tal modo del proprio diritto di partecipazione nel quadro della cooperazione Schengen. Molto verosimilmente il Fondo per le frontiere esterne sarà mantenuto anche dopo il 2013.

2.1.2 Commenti alle singole disposizioni

L’istituzione, gli obiettivi e le misure del Fondo sono retti dagli articoli 1-7 della decisione che istituisce il Fondo per le frontiere esterne. Gli obiettivi generali (art. 3) sono integrati da obiettivi specifici (art. 4) da conseguire nei diversi Stati membri mediante azioni ammissibili (art. 5). Il Fondo per le frontiere esterne contribuisce alla realizzazione dei quattro obiettivi seguenti:

• organizzazione efficiente dell’attività di controllo e di sorveglianza delle

frontiere esterne, grazie alla creazione di nuove infrastrutture di frontiera, ad esempio valichi di frontiera, eliporti o corsie preferenziali per i veicoli in attesa delle operazioni doganali;

• gestione efficiente, da parte degli Stati membri, del flusso di traffico delle

persone alle frontiere esterne, in modo da garantire un livello elevato di protezione lungo le frontiere esterne come pure l’attraversamento senza problemi di tali frontiere in sintonia con i principi del trattamento rispettoso delle persone;

• applicazione uniforme delle normative comunitarie, ad esempio introducendo

progressivamente sistemi d’istruzione e di perfezionamento uniformi, nonché qualifiche omogenee delle guardie di confine;

• miglioramento della gestione delle attività portate avanti dai servizi consolari

nei Paesi terzi, ad esempio potenziando le capacità operative dei servizi consolari nell’ambito del controllo delle domande di visto.

I principi di intervento sono stabiliti agli articoli 8-12. L’intervento del Fondo per le frontiere esterne dev’essere complementare e coerente (art. 8). Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nell’ambito del periodo di programmazione pluriennale (art. 9). L’intervento dev’essere sussidiario e proporzionale (art. 10) e i servizi che partecipano all’attuazione del programma devono cooperare nel quadro di un partenariato (art. 12). Tra gli Stati associati (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e la Commissione della Comunità europea deve essere concluso un accordo aggiuntivo concernente la partecipazione finanziaria di ciascun Paese al Fondo per le frontiere esterne (art. 11; cfr. n. 2.6).