Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/23: Partecipazione al Fondo per le frontiere esterne · 19 pagine

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tale competenza al Consiglio federale. Inoltre, visto l’importo del contributo finanziario che la Svizzera è tenuta a versare, gli scambi di note concernenti il recepimento del Fondo per le frontiere esterne e dei suoi orientamenti strategici non possono essere considerati trattati di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.

Gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento del Fondo per le frontiere esterne e dei pertinenti orientamenti strategici sono denunciabili in virtù del regime generale di denuncia previsto dall’accordo d’associazione a Schengen (art. 17 AAS).

Il Fondo per le frontiere esterne è un fondo straniero che implica controlli da parte delle autorità straniere in Svizzera (art. 47 della decisione n. 574/2007/CE). Il relativo accordo aggiuntivo disciplina la partecipazione finanziaria della Confederazione (cfr. ad esempio le spiegazioni in merito ai Bilaterali II, FF 2004 5273, 5589-5590). Si tratta di disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettera c (controlli, meccanismi d’intervento e organizzazione del controllo finanziario all’interno dello Stato) e lettera e (finanziamento).

5.5 Applicazione nel diritto nazionale

Le quattro decisioni concernenti il Fondo sono decisioni circostanziate del Parlamento europeo e del Consiglio. Direttamente applicabili, non richiedono la trasposizione nel diritto nazionale. Alla stregua dell’accordo MEDIA19e dell’accordo sulla ricerca20conclusi con l’UE, le disposizioni sul controllo finanziario contenute nell’accordo aggiuntivo sostituiscono la procedura d’autorizzazione necessaria per l’esercizio di atti ufficiali sul territorio svizzero prevista dall’articolo 271 numero 1 del Codice penale (CP)21. L’autorizzazione richiesta da questa disposizione affinché gli organismi della Comunità possano effettuare controlli è quindi considerata accordata.

5.6 Necessità della consultazione

Siccome tre dei quattro scambi di note concernenti il recepimento delle decisioni relative al Fondo per le frontiere esterne, nonché l’accordo aggiuntivo costituiscono altrettanti trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti, contenenti

19 Accordo dell'11 ottobre 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, RS 0.784.405.226.8

20 Accordo del 16 gennaio 2004 sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, dall’altra, RS 0.420.513.1

21 RS 311.0