Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/23: Partecipazione al Fondo per le frontiere esterne · 19 pagine
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Il recepimento di questa decisione compete al Consiglio federale, che ha emanato a tal fine il decreto del 19 agosto 2009 e ha trasmesso il giorno stesso la propria nota di risposta alla Commissione europea. Lo scambio di note non è pertanto posto in consultazione. Dato che verrà applicato provvisoriamente, è tuttavia menzionato nel presente rapporto.
2.5 Procedura di recepimento
L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione degli sviluppi di Schengen. In caso di sviluppo dell’acquis di Schengen, l’UE notifica il rispettivo atto giuridico alla Svizzera. Quest’ultima deve quindi comunicare entro 30 giorni se intende recepire il nuovo atto. Il termine per la nota di risposta svizzera ha iniziato a decorrere il 1° marzo 2008 con l’entrata in vigore dell’AAS (art. 14 par. 3 AAS).
Il recepimento avviene dunque nell’ambito di uno scambio di note, che rappresenta, nell’ottica svizzera, un trattato internazionale. A seconda del contenuto dell’atto UE da recepire, l’approvazione di tale trattato è di competenza del Consiglio federale o del Parlamento (e del popolo nell’ambito del referendum facoltativo). Se la conclusione dello scambio di note compete all’Assemblea federale o se il recepimento impone adeguamenti legislativi, nella sua nota di risposta la Svizzera deve informare l’UE che il recepimento dello sviluppo può diventare vincolante soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. a AAS)7. In tal caso la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per recepire e trasporre lo sviluppo.
Il 20 febbraio 2008 (per le prime due decisioni) e il 2 luglio 2008 (per la terza), il Consiglio federale ha deciso di notificare alla Comunità europea di accettare le decisioni, fatto salvo il soddisfacimento dei pertinenti requisiti costituzionali. Le note di risposta sono state trasmesse al Consiglio dell’UE e alla Commissione europea il 28 marzo 2008 (per le prime due decisioni) e l’8 luglio 2008 (per la terza).
Per quanto concerne la quarta decisione, il Consiglio federale ha potuto recepirla di propria competenza. A tal fine ha emanato il decreto del 19 agosto 2009 e trasmesso il giorno stesso la propria nota di risposta alla Commissione europea. Anche tale scambio di note entrerà tuttavia in vigore solo previo soddisfacimento dei requisiti costituzionali concernenti le prime tre decisioni.
In teoria, il termine per il recepimento delle prime due decisioni scade il 1° marzo 2010. Tale scadenza non potrà tuttavia essere rispettata, poiché le modalità di partecipazione al Fondo per le frontiere esterne determinanti per la Svizzera sono rette dall’accordo aggiuntivo. La procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen ha pertanto potuto essere avviata solo dopo la parafa dell’accordo aggiuntivo, ovvero il 30 giugno 2009. La data determinante è quindi la data d’approvazione o d’applicazione provvisoria dell’accordo aggiuntivo. Se la Svizzera parteciperà al Fondo per le frontiere esterne sin dal 2009 come previsto dall’accordo aggiuntivo, quest’ultimo (e con esso tutti gli sviluppi dell’acquis legati al Fondo per le frontiere esterne) dovrà essere firmato e applicato provvisoriamente entro la
7 Cfr. le note in allegato.