Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/23: Partecipazione al Fondo per le frontiere esterne · 19 pagine
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conformemente all’articolo 7b capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 199714 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).
In caso di partecipazione differita della Svizzera, l’aiuto finanziario europeo ai progetti svizzeri non sarebbe infatti più garantito. L'applicazione provvisoria sin dalla firma dell’accordo aggiuntivo consente pertanto alla Svizzera di partecipare al Fondo per le frontiere esterne sin dal 2009. Gli importi dovuti per i due anni in questione possono essere versati retroattivamente e senza interessi supplementari nel 2010. In tal modo è inoltre assicurato il rispetto dei termini per l’attuazione dei progetti, il che non sarebbe possibile senza l’applicazione provvisoria. Infine, le basi legali (scambi di note e accordo aggiuntivo) devono parimenti essere applicate al più presto in vista dell’organizzazione della gestione del Fondo per le frontiere esterne.
Le Commissioni parlamentari della politica estera sono state consultate conformemente all’articolo 152 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl)15 circa il mandato negoziale per l’accordo aggiuntivo sulla partecipazione della Svizzera al Fondo per le frontiere esterne e hanno dato il loro consenso.
Conformemente all’articolo 152 capoverso 3bisLParl, presso le commissioni competenti è svolta una procedura di consultazione concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo aggiuntivo. Quest’ultimo e gli scambi di note sul recepimento delle decisioni relative al Fondo per le frontiere esterne devono quindi essere sottoposti per approvazione all’Assemblea federale entro sei mesi a decorrere dall’inizio dell’applicazione provvisoria16.
5.3 Costituzionalità
La costituzionalità del decreto federale che approva gli scambi di note tra la Svizzera e la CE concernenti il recepimento delle basi legali relative al Fondo per le frontiere esterne e dell’accordo aggiuntivo con la Comunità europea relativo a una partecipazione della Svizzera al Fondo per le frontiere esterne poggia sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)17, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. Questo implica che la Confederazione è abilitata a concludere accordi con l'estero. Il Fondo per le frontiere esterne e i suoi orientamenti strategici sono recepiti nell’ambito di uno scambio di note, che rappresenta, nell’ottica svizzera, un trattato internazionale.
5.4 Competenza di concludere un trattato
In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’approvazione di un trattato internazionale compete di principio all’Assemblea federale. Il Consiglio federale può tuttavia concludere un trattato se ne è autorizzato dalla legge o da un trattato internazionale o nel caso di un trattato di portata limitata (art. 166 cpv. 2 Cost.; art. 7a LOGA)18. Nella fattispecie, non vi è una disposizione legale che attribuisca
14 RS 172.010
15RS 171.10
16Art. 7b cpv. 2 LOGA
17RS 101