Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/23: Partecipazione al Fondo per le frontiere esterne · 19 pagine
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alla gestione del Fondo per le frontiere esterne sarà stabilita nel quadro della realizzazione effettiva del sistema di gestione e di controllo, nonché della sua approvazione da parte della Commissione.
Durante tutto il periodo di attuazione del Fondo per le frontiere esterne occorre inoltre esaminare regolarmente se le risorse sono adeguate.
3.1.8 Altre ripercussioni per la Confederazione
Come detto, in vista dell’esecuzione dei progetti svizzeri cofinianziati dal Fondo per le frontiere esterne il nostro Paese dovrà designare tre autorità distinte, i cui compiti saranno svolti da servizi federali già esistenti (cfr. n. 3.1.6.2).
La Svizzera dovrà inoltre fornire alla Commissione determinate statistiche che le consentano di determinare i contributi del Fondo per le frontiere esterne in funzione dell’onere lavorativo presso gli aeroporti internazionali e gli uffici consolari. Per poter fornire tali statistiche, la Svizzera dovrà dotarsi di disposizioni speciali sancite in un’ordinanza. Tali disposizioni saranno sottoposte al Consiglio federale a tempo debito in una proposta speciale.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni
L’attuazione del Fondo per le frontiere esterne non comporterà spese supplementari per i Cantoni.
4 Programma di legislatura
Il presente progetto è annunciato nel messaggio del 23 gennaio 200812sul programma di legislatura 2007–2011 e nel decreto federale del 18 settembre 200813 sul programma di legislatura 2007–2011.
5 Aspetti giuridici
5.1 Relazione con il diritto internazionale
Il recepimento delle decisioni relative al Fondo per le frontiere esterne e ai pertinenti orientamenti strategici, le decisioni d’esecuzione relative ai sistemi di gestione e di controllo, la modifica delle decisioni d’esecuzione relative ai sistemi di gestione e di controllo e l’accordo aggiuntivo sulla partecipazione della Svizzera al Fondo per le frontiere esterne sono compatibili con il diritto internazionale.
5.2 Applicazione provvisoria (art. 13)
Dal momento che tangono interessi essenziali della Svizzera, l’accordo aggiuntivo e gli scambi di note saranno applicati a titolo provvisorio dal giorno successivo alla firma (dell’accordo aggiuntivo) fino all’approvazione (ovvero all’entrata in vigore) dell’accordo aggiuntivo e degli scambi di note da parte dell’Assemblea federale,
12 FF 2008 637
13 FF 2008 7472