Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/23: Partecipazione al Fondo per le frontiere esterne · 19 pagine

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collaborazione con gli Stati membri (art. 51); gli Stati membri e la Commissione devono stendere diversi rapporti sull’attuazione del Fondo (art. 52 e 53).

2.2 Contenuto degli orientamenti strategici

Il 27 agosto 2007, la Commissione ha fissato gli orientamenti strategici del Fondo per le frontiere esterne, che sono parte integrante della decisione che istituisce il Fondo per le frontiere esterne (cfr. art. 20 del Fondo per le frontiere esterne)6. Su tale base, ciascuno Stato Schengen è tenuto a elaborare un programma pluriennale. Negli orientamenti, la Commissione ha fissato cinque priorità d’intervento:

1. sostegno alla prosecuzione dell’istituzione graduale del sistema comune

integrato di gestione delle frontiere per quanto riguarda i controlli sulle persone alle frontiere esterne e la sorveglianza di queste ultime;

2. sostegno allo sviluppo e all’attuazione delle componenti nazionali di un

sistema europeo di sorveglianza delle frontiere esterne e di una rete europea permanente di pattuglie costiere alle frontiere marittime meridionali degli Stati membri dell’UE;

3. sostegno al rilascio di visti e alla lotta contro l’immigrazione clandestina,

compresa l’individuazione di documenti falsi o falsificati, tramite il miglioramento delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei Paesi terzi;

4. sostegno all’istituzione dei sistemi informatici necessari all’attuazione degli

strumenti giuridici comunitari in materia di frontiere esterne e visti;

5. sostegno all’attuazione effettiva ed efficace degli strumenti giuridici

comunitari pertinenti in materia di frontiere esterne e visti, in particolare il codice frontiere Schengen e il codice europeo dei visti.

2.3 Contenuto della decisione d’applicazione relativa ai sistemi di gestione e di controllo

Con decisione del 5 marzo 2008, la Commissione europea ha stabilito le modalità, in particolare i sistemi di gestione e di controllo, le competenze dell’autorità responsabile, nonché le procedure in caso di irregolarità per quanto concerne il Fondo per le frontiere esterne. La decisione concretizza l’atto normativo di base che istituisce il Fondo per le frontiere esterne.

2.4 Contenuto della decisione che modifica la decisione d’applicazione

Questa decisione proroga a due anni e mezzo la durata del periodo di finanziamento dei programmi annuali. Ciò consente agli Stati membri di utilizzare più efficacemente il Fondo per le frontiere esterne.

6 Decisione n. 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2007-2013, GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3.