Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/23: Partecipazione al Fondo per le frontiere esterne · 19 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Il 5 giugno 2005, con una votazione popolare, gli Svizzeri hanno approvato l’associazione del nostro Paese a Schengen1. L’Accordo d’associazione a Schengen (AAS) 2 è entrato in vigore il 1° marzo 20083 ed è operativo dal 12 dicembre 2008.

In linea di principio la Svizzera si è impegnata a recepire e attuare tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen4. Dalla firma dell’Accordo di associazione, la Comunità europea ha già notificato alla Svizzera diversi di questi sviluppi.

Il presente rapporto esplicativo verte sul recepimento di quattro nuovi sviluppi dell’acquis di Schengen, nonché dell’accordo aggiuntivo con la Comunità europea relativo a una partecipazione della Svizzera al Fondo per le frontiere esterne.

2 Recepimento di quattro decisioni relative al Fondo per le frontiere esterne quali sviluppi dell’acquis di Schengen, nonché dell’accordo aggiuntivo con la Comunità europea relativo a una partecipazione della Svizzera al Fondo per le frontiere esterne

2.1 Contenuto del Fondo per le frontiere esterne

2.1.1 Basi

La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» è entrata parzialmente in vigore il 7 giugno 20075. Si tratta di un fondo di solidarietà che permetterà di sostenere finanziariamente gli Stati membri più sollecitati per i controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen date le dimensioni o l’importanza geopolitica delle loro frontiere terrestri e marittime e che quindi devono assumersi oneri rilevanti. Inteso quale contributo volto ad assicurare controlli efficaci e quindi a migliorare la protezione delle frontiere esterne e a contenere le entrate illegali, il Fondo si propone anche di agevolare e accelerare l’entrata delle persone autorizzate. Gli Stati membri di Schengen possono sollecitare il Fondo per le frontiere esterne a sostegno delle azioni previste. Sono finanziate segnatamente le azioni ammissibili dei diversi Stati membri, quali ad esempio le infrastrutture ai valichi di frontiera, i mezzi di trasporto necessari al controllo delle frontiere esterne, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i

1Cfr. Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con

l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, FF 2004 6343.

2 RS 0.362.31

3 RS 0.362.31; RS 0.142.392.68; RS 0.360.314.1; RS 0.360.598.1

4 Art. 2 par. 3 e art. 7 AAS

5 Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.