Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/23: Partecipazione al Fondo per le frontiere esterne · 19 pagine
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3.1.2 Inizio dei versamenti della Svizzera al Fondo per le frontiere esterne (art. 11 par. 2 e 3)
La Commissione è al corrente che la Svizzera potrà contribuire al Fondo per le frontiere esterne solo una volta istituita la necessaria base legale, ossia, in linea di principio, una volta ultimato il processo parlamentare di approvazione degli scambi di note concernenti il recepimento delle decisioni relative al Fondo per le frontiere esterne e dell’accordo aggiuntivo. Gli Stati associati hanno tuttavia accettato un’applicazione provvisoria dell’accordo aggiuntivo sin dalla sua firma. Dato che l’accordo aggiuntivo potrà verosimilmente essere firmato nella primavera 2010, i contributi per il 2009 e per il 2010 saranno versati nel 2010 (art. 11 par. 3). La Svizzera verserà il proprio contributo finanziario previsto per il periodo 2010-2013 entro il 15 febbraio di ogni anno di preventivo, conformemente all’ordine di pagamento inviato dalla Commissione entro il 15 dicembre dell’anno precedente (art. 11 par. 2).
3.1.3 Crediti attribuiti alla Svizzera (art. 11 par. 3)
In compenso dei contributi versati, la Svizzera otterrà un credito annuo calcolato secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 15 della decisione n. 574/2007/CE che istituisce il Fondo per le frontiere esterne (trasmissione delle statistiche, analisi dei rischi da parte di FRONTEX), per finanziare i progetti ammissibili conformemente al Fondo per le frontiere esterne. L’importo attribuito sarà destinato a finanziare azioni e progetti su scala nazionale, transnazionale o comunitaria, fino a concorrenza del 70 per cento del loro costo complessivo (cofinanziamento).
Anche i crediti accordati dall’UE alla Svizzera per il 2009 (2 282 112 euro) e per il 2010 (2 378 642 euro) saranno versati nel 2010. Per i due anni in questione sarà pertanto elaborato un unico programma annuo d’attuazione dei progetti. Il periodo di ammissibilità dei progetti sarà di due anni e mezzo (fino alla metà del 2012).
3.1.4 Altre regole relative ai contributi e ai crediti accordati (art. 11 par. 5-8)
L'articolo 11 dell’accordo aggiuntivo concerne, da un lato, la procedura da seguire qualora le somme di riferimento generali (credito del Fondo per le frontiere esterne) o annue (credito globale) fossero modificate (par. 5) e, dall’altro, la partecipazione del Liechtenstein (par. 6), l’importo utilizzato dalla Commissione per le spese amministrative legate alla gestione del Fondo per le frontiere esterne per gli Stati associati (par. 7), nonché l’impegno della Commissione nei confronti dei preventivi comunitari (art. 8).
3.1.5 Confidenzialità (art. 12)
L’articolo 12 dell’accordo aggiuntivo disciplina il segreto professionale. In virtù di tale disposizione, tutte le informazioni trasmesse o ricevute soggiacciono alla regola della confidenzialità. Le informazioni corrispondenti devono essere trasmesse esclusivamente a persone degli organi della Comunità, degli Stati membri o degli Stati associati che ne hanno bisogno per l’esercizio delle loro funzioni. Le informazioni servono esclusivamente a garantire una protezione efficace degli