Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/23: Partecipazione al Fondo per le frontiere esterne · 19 pagine

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primavera 2010. L’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha approvato tale scadenziario.

In caso di mancato recepimento del Fondo per le frontiere esterne e degli orientamenti strategici da parte della Svizzera, potrebbe essere applicata la procedura speciale prevista dall’AAS, la quale prevede la sospensione o addirittura la fine della cooperazione Schengen.

2.6 Conclusione di un accordo aggiuntivo

2.6.1 Mandato negoziale

Il 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha deciso di avviare negoziati con la CE in vista di concludere un accordo aggiuntivo concernente il Fondo per le frontiere esterne; la conclusione di tale accordo aggiuntivo, contenente le disposizioni complementari necessarie per la partecipazione della Svizzera, è prevista dall’articolo 11 della decisione che istituisce Fondo per le frontiere esterne. Le Commissioni parlamentari della politica estera sono state consultate conformemente all’articolo 152 capoverso 3 della legge sul Parlamento8e hanno dato il loro consenso.

2.6.2 Svolgimento dei negoziati

Da gennaio 2008 a giugno 2009 si sono tenute a Bruxelles cinque tornate negoziali. La delegazione svizzera era diretta dall’Ufficio federale della migrazione (UFM) e composta di rappresentanti dell’Ufficio federale di giustizia (UFG), dell’Ufficio dell’integrazione (UI), della Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del Dipartimento federale degli affari esteri, del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) e della Missione della Svizzera a Bruxelles.

2.6.3 Contenuto dell’accordo aggiuntivo

L’accordo aggiuntivo fissa le regole necessarie per la partecipazione della Svizzera al Fondo per le frontiere esterne. Si tratta in primo luogo di disposizioni relative al metodo di calcolo della partecipazione finanziaria, alle competenze delle istituzioni europee nei settori del controllo finanziario e della lotta alla corruzione, all’inizio dei pagamenti e al ruolo della Corte di giustizia delle Comunità europee. L'accordo precisa che gli Stati sono responsabili della sana gestione finanziaria e del controllo e che sono tenuti a utilizzare i crediti in maniera consona al principio della sana gestione finanziaria. Occorre evitare conflitti d’interesse. Senza pregiudizio dei diritti derivanti dagli articoli 35 e 47 della decisione n. 574/2007/CE, il controllo finanziario è parimenti previsto dall’articolo 8 dell’accordo aggiuntivo. I rappresentanti della Comunità europea, in particolare della Corte dei conti, della Commissione europea e dell’Ufficio per la lotta antifrode OLAF, o le persone da esse designate possono svolgere in loco, presso i partecipanti al programma e i loro subfornitori in Svizzera, verifiche o controlli tesi a salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità. In tale contesto la Commissione coopera con le autorità di nazionali incaricate del controllo finanziario o con altre autorità competenti designate conformemente al diritto interno.

8 RS 171.10