Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/23: Partecipazione al Fondo per le frontiere esterne · 19 pagine

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Compendio

Il 5 giugno 2005, con una votazione popolare, gli Svizzeri hanno approvato l’associazione del nostro Paese a Schengen. L’Accordo d’associazione a Schengen (AAS) è entrato in vigore il 1° marzo 2008 ed è operativo dal 12 dicembre 2008. In linea di principio la Svizzera si è impegnata ad adottare tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen. Dalla firma dell’Accordo di associazione, l’UE ha già notificato alla Svizzera diversi di questi sviluppi, quattro dei quali sono oggetto della presente consultazione.

Si tratta, da un lato, del Fondo per le frontiere esterne, un fondo di solidarietà che permetterà di sostenere finanziariamente gli Stati membri più sollecitati per i controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen. Gli Stati membri di Schengen possono ottenere un aiuto finanziario proveniente dal Fondo per le frontiere esterne al fine di realizzare le azioni previste.

D’altro lato, il 27 agosto 2007 la Commissione europea ha fissato gli orientamenti strategici del Fondo per le frontiere esterne, i quali concretizzano la decisione che istituisce il Fondo per le frontiere esterne. La Commissione vi ha stabilito cinque priorità, tra cui figurano in particolare l’installazione del sistema comune integrato di gestione alle frontiere esterne Schengen, il rilascio dei visti e la messa a punto di sistemi informatici nei settori delle frontiere esterne e dei visti. In base a tali orientamenti strategici ciascuno Stato membro è tenuto a elaborare un programma pluriennale.

Con decisione del 5 marzo 2008 la Commissione ha inoltre stabilito le modalità di attuazione del Fondo per le frontiere esterne, segnatamente i sistemi di gestione e di controllo, le competenze dell’autorità responsabile e la procedura in caso di irregolarità. La decisione concretizza inoltre l’atto normativo di base che istituisce il Fondo per le frontiere esterne.

La decisione concernente la modifica della decisione d’esecuzione del 10 luglio 2009 proroga a due anni e mezzo il periodo di finanziamento dei programmi annuali. Gli Stati membri possono così utilizzare più efficacemente il Fondo per le frontiere esterne.

Infine, l’accordo aggiuntivo fissa le regole supplementari necessarie per partecipare al Fondo per le frontiere esterne.

La partecipazione della Svizzera al Fondo per le frontiere esterne ammonterà in media a 15 milioni di franchi all’anno. Per determinare l’importo esatto della partecipazione svizzera e precisare ulteriori regole essenziali è stato parafato un accordo aggiuntivo con la Comunità europea. La Svizzera potrà beneficiare ogni anno di un contributo compreso fra i 3 e i 5 milioni di franchi proveniente dal Fondo per le frontiere esterne.