Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/23: Partecipazione al Fondo per le frontiere esterne · 19 pagine

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Gli articoli 13-19 definiscono il quadro finanziario. Le risorse globali ammontano a 1820 milioni di euro per il periodo dal 1 °gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 (art. 13). Le risorse annuali disponibili sono ripartite fra gli Stati membri come segue: il 30 per cento per le frontiere terrestri esterne, il 35 per cento per le frontiere marittime esterne, il 20 per cento per gli aeroporti e il 15 per cento per gli uffici consolari (art. 14). Va detto, tuttavia, che la Svizzera non possiede né frontiere terrestri esterne né frontiere marittime esterne. Le risorse messe a disposizione dei vari aeroporti sono proporzionali all’onere di lavoro e tengono conto del numero di persone che entrano nello spazio Schengen passando da un aeroporto, nonché del numero di rifiuti d’entrata notificati a cittadini di Stati terzi. Le frontiere terrestri esterne e le frontiere marittime esterne sono oggetto di un’analisi speciale dei rischi (art. 15). Il contributo finanziario a titolo del Fondo assume la forma di sovvenzioni (art. 16). Inoltre, su iniziativa della Commissione o degli Stati membri, può essere finanziata anche l’assistenza tecnica (art. 17 e 18). Infine, ogni anno sono attuate azioni specifiche al fine di concorrere allo sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere (art. 19).

Gli articoli 20-24 vertono sulla programmazione. La Commissione adotta orientamenti strategici per il periodo del programma pluriennale (art. 20), che potranno ancora essere modificati fino al 31 marzo 2010 (art. 24). Il 27 agosto 2007 la Commissione ha approvato gli orientamenti strategici (cfr. n. 2.2). Su tale base, ciascuno Stato membro presenta un progetto di programma pluriennale (art. 21), che potrà essere riveduto se necessario (art. 22). Il programma pluriennale nazionale è attuato tramite programmi annuali (art. 23).

Diversi sistemi di gestione e di controllo devono garantire l’esecuzione conforme dei programmi pluriennali (art. 25-32). La Commissione è responsabile dell’esecuzione del Fondo per le frontiere esterne (art. 25) e ciascuno Stato membro è tenuto a designare tre autorità per l’attuazione dei suoi programmi (art. 26 e 27): un’autorità responsabile, incaricata di gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente al principio della sana gestione finanziaria (art. 28-30); un’autorità di certificazione, incaricata di certificare la dichiarazione di spesa prima dell’invio alla Commissione (art. 31); un’autorità di audit, incaricata di accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo (art. 32).

Gli articoli 33-36 definiscono le responsabilità e instaurano diversi controlli. Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali, nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti (art. 33). Inoltre, prima dell’approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, gli Stati membri devono provvedere affinché siano predisposti sistemi di gestione e di controllo (art. 34). La Commissione accerta che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo (art. 35), ad esempio procedendo a controlli in loco. A tal fine, la Commissione deve collaborare con le autorità di audit degli Stati membri (art. 36).

Le modalità di gestione finanziaria sono fissate agli articoli 37-45. Gli articoli 46-50 prevedono disposizioni per le rettifiche finanziarie. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie (art. 46). Inoltre, anche i funzionari della Commissione possono procedere a controlli in loco sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e di controllo (art. 47). La Commissione può inoltre procedere a rettifiche finanziarie (art. 48-50). La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in