Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 102a (nuovo) Dati biometrici per carte di soggiorno
Cpv. 1
Questo nuovo articolo prevede, al capoverso 1, che l’autorità competente può registrare e conservare i dati biometrici necessari all'allestimento di una carta di soggiorno per stranieri. Le autorità incaricate di rilevare i dati biometrici sono le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. La Confederazione mette a disposizione un sistema informatico che consente di conservare i dati. La fotografia e le impronte digitali devono essere contenute in un sotto-sistema del sistema d'informazione comune ai settori degli stranieri e dell'asilo (sistema d’informazione centrale sulla migrazione, SIMIC)14. Accanto ai dati relativi a una persona, nella visualizzazione standard del SIMIC figurerà unicamente un numero che consentirà alle autorità autorizzate di accedere alle impronte digitali registrate separatamente. L'ordinanza SIMIC dovrà essere adeguata di conseguenza. Il sistema SIMIC offrirà un accesso a tali dati biometrici e consentirà il loro utilizzo nel quadro del rilascio di una carta di soggiorno per stranieri. I dati necessari all'allestimento di una carta di soggiorno saranno trasmessi di caso in caso, dalle autorità cantonali, alla ditta incaricata dell'allestimento del documento. Trattasi di un sistema «pull» secondo il quale la ditta accede ai pertinenti dati in un sotto-sistema in cui i dati sono stati trasferiti preliminarmente.
Cpv. 2
In linea di principio, le autorità cantonali rilevano i dati biometrici ogni cinque anni. Ciò significa che ad esempio un detentore del permesso B, ovvero del permesso di dimora rinnovabile annualmente, non dovrà sottoporsi ogni anno a un nuovo rilevamento biometrico. Non sarà neppure tenuto a versare un emolumento biometrico annuo. La soluzione proposta mira pertanto a semplificare il lavoro delle autorità da un lato e la procedura cui devono sottoporsi gli stranieri dall'altro. Ad ogni proroga del permesso di soggiorno lo straniero deve tuttavia presentarsi personalmente dinanzi alle competenti autorità cantonali. In tale occasione è effettuata una verifica dell’identità in base ai documenti d’identità del Paese d’origine. Sono possibili deroghe al principio secondo cui i dati biometrici vanno riregistrati ogni cinque anni, ad esempio qualora una persona abbia subito cambiamenti fisici tali da giustificare una nuova fotografia. Occorre inoltre emanare regole particolari per i bambini. Tali deroghe saranno fissate nel quadro dell'OASA. La durata di conservazione dei dati sarà retta dall'ordinanza SIMIC15 (art. 18 ordinanza SIMIC).
Cpv. 3
Inoltre, i servizi cantonali di migrazione sono autorizzati per legge a impiegare i dati registrati nel SIMIC, al fine di rinnovare una carta di soggiorno. Tali servizi cantonali hanno accesso ai dati biometrici (fotografia e impronte digitali) esclusivamente ai fini della trasmissione alla ditta Trüb qualora siano adempite le condizioni per l'allestimento di una nuova carta di soggiorno. I servizi cantonali non potranno leggere l'immagine del volto. Attualmente una siffatta visualizzazione non è tecnicamente possibile.
L'articolo 7a LSISA definisce in maniera esatta gli accessi ai dati biometrici del SIMIC.